§ 5.1.182 - L.R. 28 luglio 1998, n. 57.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 giugno 1980, n. 60 "Interventi in favore di cittadini portatori di handicaps", già modificata ed integrata con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/07/1998
Numero:57


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Le Aziende USL ed i Comuni di cui all'art. 3, comma 4, L.R. 60/80, così come modificato, provvedono a presentare alla Giunta regionale, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 30 giugno [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dalla spesa prevista nell'art. 7 bis della L.R. 20 giugno 1980, n. 60, di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con la disponibilità del cap. 81623 che assume [...]
Art. 6.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.
Art. 7.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.1.182 - L.R. 28 luglio 1998, n. 57.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 giugno 1980, n. 60 "Interventi in favore di cittadini portatori di handicaps", già modificata ed integrata con L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

(B.U. n. 16 del 4 agosto 1998).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. Le Aziende USL ed i Comuni di cui all'art. 3, comma 4, L.R. 60/80, così come modificato, provvedono a presentare alla Giunta regionale, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto delle spese sostenute per gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     1. All'onere derivante dalla spesa prevista nell'art. 7 bis della L.R. 20 giugno 1980, n. 60, di cui all'art. 2 della presente legge si fa fronte con la disponibilità del cap. 81623 che assume la nuova seguente denominazione: "Contributo spesa per modifica strumenti di guida ai titolari di patente A, B e C speciale, legge 5.2.1992, n. 104 - art. 27 e per modifica autoveicoli privati per il trasporto di portatori di handicap".

     2. Al restante onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti annualmente nel cap. 71571.

 

     Art. 6.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

     2. Sono abrogati in particolare:

     - l'art. 3 L.R. 28 agosto 1981, n. 34;

     - L.R. 7 settembre 1989, n. 79.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 20 giugno 1980, n. 60.

[2] Aggiunge gli artt. 7 bis, 7 ter e 7 quater alla L.R. 20 giugno 1980, n. 60.

[3] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.