§ 5.1.180 - L.R. 21 aprile 1998, n. 29.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 19/77, 68/78 e n. 60/83 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/04/1998
Numero:29


Sommario
Art. 1.      L’Art. 5 della L.R. 69/78 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L’art. 6 della L.R. n. 19/77 e sue successive modificazioni è così sostituito:
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000, ed in via straordinaria per il solo esercizio 1998, le somme sono utilizzate per le spese già sostenute relative [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.1.180 - L.R. 21 aprile 1998, n. 29.

Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 19/77, 68/78 e n. 60/83 concernenti provvidenze a favore dei nefropatici.

(B.U. n. 8 del 15 maggio 1998).

 

Art. 1.

     L’Art. 5 della L.R. 69/78 è sostituito dal seguente:

1. Le Aziende USL della Regione corrispondono mensilmente ai soggetti affetti da uremia cronica che si sottopongono a trattamento dialitico o a controlli clinico laboratoristici, nei servizi nefroemodialitici delle strutture sanitarie regionali i seguenti rimborsi:

a) lire 10.000 forfettarie per i pazienti residenti o domiciliati nel comune ove è ubicato il centro dialisi;

b) un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso con mezzo di trasporto proprio o di terzi, dalla residenza o domicilio alla sede di servizio emodialitico, somma almeno pari alla quota forfettaria stabilita al punto a).

I contributi di cui al presente comma non sono dovuti a coloro che fruiscono del trasporto effettuato dall’Azienda USL.

Qualora risulti dalla certificazione sanitaria dei servizi nefroemodialitici che il paziente necessita di essere accompagnato mediante autoambulanza, il servizio di trasporto è assicurato dall’Azienda USL di appartenenza anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato.

Analoghe prestazioni sono estese ai pazienti in dialisi domiciliare extracorporea ed ai pazienti in dialisi peritoneale.

1. Bis Le Aziende USL della regione provvedono al rimborso di sedute dialitiche effettuate presso strutture private, da pazienti residenti nella Regione Abruzzo e temporaneamente fuori dalla stessa, ed impossibilitati ad eseguirle presso Presidi pubblici, limitatamente ad un periodo di gg. 30 (trenta).

Il rimborso viene effettuato a tariffe in vigore presso i Centri di dialisi pubblici della Regione.

A corredo della richiesta di rimborso, il paziente presenta alla USL di residenza una domanda con dichiarazione di impossibilità a soddisfare la richiesta del medesimo, rilasciata dalla USL in cui ricade il Centro dialitico pubblico presso cui egli ha soggiornato.

2. Le Aziende USL della Regione forniscono prodotti dietetici aproteici fino ad un importo massimo di lire 40.000 mensili per ciascun paziente in favore dei nefropatici con insufficienza renale media, in terapia conservativa, accertata da struttura nefrologica ospedaliera o universitaria, al fine di prevenire uremia cronica terminale. Tale importo è elevato a lire 60.000 mensili a favore dei pazienti che fruiscono di esenzione totale del ticket [1].

3. La Giunta regionale attraverso le Aziende USL corrisponde per ogni mese un assegno di lire 250.000, con integrazione di lire 20.000 per ogni figlio a carico minore di anni 18, a tutti coloro il cui reddito lordo effettivo non superi per nucleo familiare lire 60.000.000 più lire 2.000.000. per ogni figlio minore di anni 18 a carico, con esclusione dei conviventi, così come risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi o documentazione equipollente.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno la determinazione dei rimborsi forfettari, del limite del reddito e dell’assegno mensile di cui ai commi precedenti possono essere variati con effetto dal primo gennaio successivo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del componente del Settore Sanità ed Igiene.

 

     Art. 2.

     L’art. 6 della L.R. n. 19/77 e sue successive modificazioni è così sostituito:

1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende USL, concede rimborso e sussidi ai nefropatici che si sottopongono alle tipizzazioni tissutali, ai trapianti renali, ai controlli periodici, agli interventi e/o per i ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze:

a) Rimborso totale delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal paziente con mezzi pubblici per sottoporsi alle prestazioni di cui al presente articolo e delle spese di spedizione di prelievi biologici connessi con le prestazioni di cui al presente articolo. Se effettuate con mezzi propri, il rimborso viene determinato ai sensi dell’art. 1, punto b) della presente legge.

b) Sussidio di lire 4.300.000 per ogni intervento di trapianto indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, a seguito della presentazione di idonea documentazione.

c) Il sussidio mensile di cui all’art. 1, comma 3 della presente legge eventualmente goduta dal paziente viene prorogato per i dodici mesi successivi alla data del trapianto.

2. I rimborsi ed i sussidi per le prestazioni di cui al presente articolo sono integrativi degli oneri a carico della Regione, ove non rimborsabili ad altro titolo.

3. La misura degli importi di cui al presente articolo può essere aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell’aumento del costo della vita, secondo i dati dell’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono valutati in lire 2.000.000.000, ed in via straordinaria per il solo esercizio 1998, le somme sono utilizzate per le spese già sostenute relative all'esercizio 1997.

     2. Agli oneri quantificati come al comma che precede, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento già iscritto in bilancio al pertinente cap. 81592 dello stato di previsione della spesa.

     3. Le provvidenze sono corrisposte nei limiti delle disponibilità finanziarie e con eventuale riduzione proporzionale degli importi stabiliti in base alla presente legge.

     4. Per gli interventi previsti all'art. 1, lettere a) e b), e comma 1 bis e all'art. 2, comma 1, lettera a) - della presente legge ed ai conseguenti oneri, si provvede con le quote del Fondo Sanitario Regionale parte corrente assegnate alle singole Aziende USL.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Per la sospensione delle provvidenze di cui al presente comma, vedi l'art. 3 della L.R. 16 ottobre 2012, n. 50.