§ 5.1.167 - L.R. 20 agosto 1997, n. 92.
Istituzione del Centro Regionale per le psicosi infantili.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/08/1997
Numero:92


Sommario
Art. 1.      E' istituito nella Regione Abruzzo il Centro Regionale per le Psicosi Infantili.
Art. 2.      L'attività del Centro è finalizzata alla eliminazione di ogni forma di disagio ai soggetti affetti da patologia psicotica infantile ed ai loro familiari, offre un servizio per il trattamento del [...]
Art. 3.      Il Centro si occupa della fase preventiva in collaborazione con il Servizio Prevenzione Handicaps Neuropsicosensoriali della Regione Abruzzo (L.R. 54/87), della fase diagnostica in [...]
Art. 4.      Il Centro è diretto sotto il profilo sanitario dal responsabile della Divisione clinicizzata di Neuropsichiatria infantile de L'Aquila e, sotto il profilo amministrativo-gestionale, dal [...]
Art. 5.      Il Direttore Generale deve prevedere la tenuta di una contabilità analitica che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
Art. 6. 
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.1.167 - L.R. 20 agosto 1997, n. 92.

Istituzione del Centro Regionale per le psicosi infantili.

(B.U. n. 15 del 23 settembre 1997).

 

Art. 1.

     E' istituito nella Regione Abruzzo il Centro Regionale per le Psicosi Infantili.

     Il Centro ha sede in L'Aquila, presso la Divisione Clinicizzata di neuropsichiatria infantile della locale USL, convenzionata con l'Università degli Studi dell'Aquila.

 

     Art. 2.

     L'attività del Centro è finalizzata alla eliminazione di ogni forma di disagio ai soggetti affetti da patologia psicotica infantile ed ai loro familiari, offre un servizio per il trattamento del paziente in maniera globale. Il Centro razionalizza ed integra le risorse già esistenti sul territorio, a tal fine configurando un punto di riferimento di alta specializzazione per tutti i cittadini.

     Il Centro si avvale della collaborazione della clinica pediatrica e delle associazioni di volontariato operanti nel settore.

     E' autorizzato altresì alla istituzione di borse di studio per lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze.

 

     Art. 3.

     Il Centro si occupa della fase preventiva in collaborazione con il Servizio Prevenzione Handicaps Neuropsicosensoriali della Regione Abruzzo (L.R. 54/87), della fase diagnostica in collaborazione con la divisione clinicizzata di Neupsichiatria infantile della USL de L'Aquila e del trattamento globale in collaborazione con i costituendi servizi territoriali di neuropsichiatria infantile della Regione Abruzzo, prevedendo anche attività di formazione professionale.

 

     Art. 4.

     Il Centro è diretto sotto il profilo sanitario dal responsabile della Divisione clinicizzata di Neuropsichiatria infantile de L'Aquila e, sotto il profilo amministrativo-gestionale, dal Direttore Generale della USL de L'Aquila.

 

     Art. 5.

     Il Direttore Generale deve prevedere la tenuta di una contabilità analitica che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

     Al Centro sono assegnati almeno un Dirigente Medico NPI di I livello e un assistente amministrativo.

     Al Centro si applicano, in materia di compensazione della mobilità sanitaria, le disposizioni di cui all'art. 12, 3 comma, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. [1]

     La Regione Abruzzo, per sovvenire alle esigenze finanziarie del Centro, concede per l'anno 1997 un contributo di L. 200.000.000 da erogarsi secondo le modalità previste dalla L.R. 34/96.

     All'onere di cui al comma che precede si provvede mediante utilizzazione del Fondo Globale - Cap. 323000, con quota parte della partita n. 1, elenco n. 3 del bilancio per l'esercizio in corso.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

     - Cap. 323000 denominato: "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti"

     - in diminuzione L. 200.000.000;

     - Cap. 81527 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 08, Tit. 1, Ctg. 5, Sez. 08, denominato "Contributo all'Azienda USL di L'Aquila per l'istituzione di un Centro Regionale per la psicosi infantile"

     - in aumento L. 200.000 000

     La partita n. 1 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Articolo così riformulato dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1997, n. 117.