§ 5.1.142 - L.R. 7 giugno 1996, n. 35.
Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per i pazienti oncologici terminali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:07/06/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Promozione e coordinamento.
Art. 3.  Richiesta ed autorizzazione.
Art. 4.  Trattamento domiciliare.
Art. 5.  Programma di assistenza.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 5.1.142 - L.R. 7 giugno 1996, n. 35.

Istituzione del servizio di ospedalizzazione a domicilio per i pazienti oncologici terminali.

(B.U. n. 11 del 18 giugno 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     Al fine di assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologico terminali la Giunta regionale, sentite le Aziende Sanitarie Regionali, predispone un programma di ospedalizzazione domiciliare che ha validità per la durata del Piano Socio-Sanitario Regionale di cui costituisce parte integrante.

     Il programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza, le modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella struttura, le procedure per garantire l'intervento domiciliare nella misura della riduzione della spesa effettivamente conseguita.

 

     Art. 2. Promozione e coordinamento.

     La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazienti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende Sanitarie Regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare in costanza di ricovero con cure presso il domicilio.

 

     Art. 3. Richiesta ed autorizzazione.

     Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su richiesta del paziente o della famiglia, con il parere medico curante di medicina generale, e previa autorizzazione del Servizio Sanitario Pubblico con modalità previste nel Piano Oncologico regionale.

 

     Art. 4. Trattamento domiciliare.

     Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende Sanitarie Regionali competenti per territorio, di personale specializzato, con particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già maturate nelle singole Aziende Sanitarie, in particolare nei servizi di anestesia e rianimazione.

     Il programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 1 può essere attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso residenze collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non possono essere accolti nell'ambito familiare.

     Il trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso delle Associazioni di volontariato, secondo le modalità previste dal Piano Oncologico Regionale.

 

     Art. 5. Programma di assistenza.

     La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e la trasmette al Consiglio per l'approvazione.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono ricompresi nello stanziamento già previsto in bilancio per l'esercizio 1996 che fanno carico al Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente.

     Gli interventi previsti dalla presente legge dovranno essere ricompresi nei programmi annuali di spesa dei fondi destinati al Servizio Sanitario dai pertinenti capitoli dai rispettivi bilanci di previsione.