§ 5.1.135 – L.R. 8 maggio 1995, n. 103.
Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:08/05/1995
Numero:103


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività destinata al mantenimento e [...]
Art. 2.      1. La Regione considera fondamentale per un miglioramento qualitativo dell'attività assistenziale il perseguimento dei seguenti obiettivi
Art. 3.      1. Il direttore sanitario è tenuto ad individuare, preferibilmente nell'ambito della Direzione Sanitaria, una unità di personale sanitario che collabora con i servizi coinvolti per [...]
Art. 4.      1. Al fine di assicurare il costante progresso tecnologico-scientifico e formativo delle unità operative di rianimazione, del Centro Interregionale di Riferimento Trapianti Regione Abruzzo - [...]
Art. 5.      1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) che dura in carica 3 anni, con il compito di collaborare con il Settore [...]
Art. 6.      1. Le ULS - Azienda e gli Ospedali-Azienda inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al settore regionale Sanità e Igiene, che la trasmetterà alla competente commissione consiliare, una relazione [...]
Art. 7.      1. La Giunta Regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato [...]
Art. 8.      1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto deliberativo, le modalità per l'attuazione dei principi in essa contenuti, ed in [...]
Art. 9.      1. Per gli interventi previsti al precedente art. 4 - II comma - lett. a), lett. b)
Art. 10.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 5.1.135 – L.R. 8 maggio 1995, n. 103.

Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo.

(B.U. 2 giugno 1995, n. 13).

 

Art. 1.

     1. La Regione, al fine di tutelare la salute fisica e lo stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività destinata al mantenimento e al recupero della vita umana anche in caso di grave compromissione delle funzioni primarie, ritenendo, altresì, importante promuovere la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi come elemento di solidarietà sociale essenziale per la collettività.

 

     Art. 2.

     1. La Regione considera fondamentale per un miglioramento qualitativo dell'attività assistenziale il perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) il potenziamento delle rianimazioni cui afferiscono cerebrolesi e delle strutture ospedaliere con unità operative di neurochirurgia d'urgenza al fine di rendere più efficienti:

     a1) le terapie intensive ove si svolgono attività di recupero dei cerebrolesi acuti;

     a2) i reparti e i servizi, ivi compresi quelli di neurologia e di medicina legale, che svolgono attività di prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto o che concorrono a tale attività;

     b) il potenziamento del «Centro Interregionale Riferimento per i Trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise», de L'Aquila;

     c) la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari di cui alle precedenti lettere a) e b) per i quali è necessaria una elevata specializzazione.

     2. Per perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone un piano annuale di interventi secondo la procedura stabilita dall'art. 7.

 

     Art. 3.

     1. Il direttore sanitario è tenuto ad individuare, preferibilmente nell'ambito della Direzione Sanitaria, una unità di personale sanitario che collabora con i servizi coinvolti per l'ottimizzazione delle attività di prelievo, con funzione di coordinatore di ospedale. Il coordinatore di ospedale svolge questa attività, con tempi dedicati a tale funzione, durante l'orario di servizio.

     2. Le attività di prelievo di organi a scopo di trapianto sono riconosciute prestazioni di emergenza dato che non possono essere né prevedibili né programmabili, devono essere fornite con tempestività per evitare il degrado biologico degli organi da trapiantare, e necessitano dell'attivazione contemporanea di strutture diverse con specifiche competenze.

     3. Le attività di prelievo devono essere prioritariamente inserite nel regime di compenso a prestazione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme dello Stato e dal relativo Tariffario Regionale.

 

     Art. 4.

     1. Al fine di assicurare il costante progresso tecnologico-scientifico e formativo delle unità operative di rianimazione, del Centro Interregionale di Riferimento Trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise e di garantire la necessaria formazione professionale degli operatori, la Regione provvede ad assegnare i contributi secondo le modalità di cui ai successivi commi.

     2. L'assegnazione di contributi regionali deve prioritariamente essere finalizzata:

     a) al potenziamento delle attrezzature scientifiche;

     b) all'incremento di personale qualificato;

     3. Una quota di contributi è destinata ai centri che hanno eseguito prelievi e che abbiano documentato una significativa attività nell'ultimo anno, tenuto conto dell'esperienza maturata e delle difficoltà incontrate.

     4. L'erogazione dei contributi è effettuata a favore dei soggetti interessati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5.

 

     Art. 5.

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nomina un Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) che dura in carica 3 anni, con il compito di collaborare con il Settore Sanità ed Igiene della Regione al fine di predisporre gli elementi conoscitivi e tecnici per razionalizzare le attività di recupero dei cerebrolesi e degli interventi per prelievo d'organi e tessuti.

     2. In particolare, il Comitato Tecnico Scientifico dovrà svolgere i seguenti compiti:

     a) fornire una analisi annuale sull'utilizzo delle risorse e dei contributi assegnati;

     b) indicare le necessità più urgenti da soddisfare nell'utilizzo dei fondi disponibili annualmente, anche sulla base delle informazioni raccolte di cui alla lettera a);

     c) porre in essere attività informative e predisporre proposte organizzative per tutti i centri di rianimazione dei presidi ospedalieri.

     3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da:

     a) l'Assessore Regionale alla Sanità o un funzionario regionale, suo delegato, che lo presiede;

     b) un dirigente del Settore Igiene e Sanità della Regione;

     c) il Responsabile del Centro Interregionale Riferimento per i Trapianti Regione Abruzzo - Regione Molise;

     d) tre responsabili di unità operative di anestesia e rianimazione impegnati nel recupero dei cerebrolesi, designati dall'Assessore alla Sanità su indicazione dei responsabili delle unità operative di Anestesia e Rianimazione della Regione;

     e) tre esperti in neurofisiopatologia designati dall'Assessore alla Sanità su indicazione dei responsabili delle unità operative di Neurologia della Regione;

     f) un medico legale designato dall'Assessore alla Sanità su indicazione dei responsabili dei servizi di Medicina Legale della Regione.

     4. In sede di rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico i componenti di cui alle lettere d), e), f), del precedente terzo comma, non possono essere riconfermati per il triennio successivo.

 

     Art. 6.

     1. Le ULS - Azienda e gli Ospedali-Azienda inviano entro il 31 gennaio di ogni anno al settore regionale Sanità e Igiene, che la trasmetterà alla competente commissione consiliare, una relazione redatta secondo precise indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico contenente il resoconto dell'attività svolta con riferimento agli obiettivi di cui articolo 2. e l'individuazione delle principali necessità per un migliore funzionamento della struttura, acquisite le indicazioni dei primari interessati.

     2. Le relazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Comitato Tecnico-Scientifico.

     3. L'Assessore alla Sanità trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al Presidente del Consiglio Regionale una dettagliata relazione sull'attuazione della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La Giunta Regionale stabilisce ogni anno la ripartizione dei fondi destinati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico-Scientifico a norma della lettera c), secondo comma, dell'articolo 5, assegnandone le relative quote alle strutture identificate nei piani di riparto dei finanziamenti per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

 

     Art. 8.

     1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto deliberativo, le modalità per l'attuazione dei principi in essa contenuti, ed in particolare per:

     a) il miglioramento qualitativo delle unità ospedaliere che operano nel campo del prelievo d'organo;

     b) la formazione e la qualificazione degli operatori sanitari;

     c) la promozione di una sensibilizzazione e collaborazione all'interno degli enti, per il miglioramento qualitativo dell'attività di prelievo d'organo e di tessuto;

     d) la responsabilizzazione delle Direzioni Sanitarie in considerazione del ruolo istituzionale di coordinamento ai fini organizzativi, igienici e formativi.

 

     Art. 9.

     1. Per gli interventi previsti al precedente art. 4 - II comma - lett. a), lett. b) [1], l'onere previsto per l'anno 1995 è valutato in L. 350.000.000.

     2. All'onere, così come quantificato nel comma che precede, si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione del bilancio per il corrente esercizio finanziario:

     Cap. 324000 - denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese di investimento»

     - in diminuzione L. 350.000.000

     Cap. 82396 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 8, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: «Interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo»

     - in aumento L. 350.000.000

     La partita n. 10 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

     3. Gli oneri di cui all'art. 4, 2° comma trovano copertura finanziaria nello stanziamento del cap. 81500 - Fondo sanitario parte corrente.

     4. Le spese per il funzionamento del Comitato tecnico scientifico di cui al precedente art. 5, trovano la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati sui pertinenti cap. 11425 (spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missioni e di trasferta ed il rimborso spese al personale regionale ed a quello estraneo alla Regione, di consigli, comitati, collegi e commissioni - L.R. n. 35/73 modificata dalla L.R. 31/78) e cap. 11401 (indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale, nazionale ed all'estero, comprese le indennità chilometriche ed analoghe - L.R. n. 77/77 modificata ed integrata dall'art. 50 della L.R. n. 60/79) dello stato di previsione della spesa per il bilancio 95 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi ai sensi della L.R. n. 15/88».

     4bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura con le somme iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 81396 – UPB 12.01.001 – denominato “Interventi per il potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d’organo – L.R. 8.5.1995, n. 103” con uno stanziamento pari a quello riportato nella legge di bilancio per l’esercizio 2009 [2].

     4ter Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli nell’ambito delle disponibilità del fondo sanitario regionale [3].

 

     Art. 10. (Omissis) - (Urgenza).


[1] Vedi Nota Commissario del Governo n. 1172 del 03.05.1995, in B.U. n. 13 del 2 giugno 1995.

[2] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

[3] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.