§ 5.1.95 – L.R. 10 marzo 1992, n. 20.
Modifica dell'art. 15 della L.R. 14 Agosto 1981,n. 32, concernente «Norme per il trasferimento alle UU.LL.SS.SS. delle funzioni in materia di igiene, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/03/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il Collegio medico di cui all'art. 15 della L.R. 14 agosto 1981, n. 32, è integrato con un Componente Specialista nelle discipline neurologiche e psichiatriche
Art. 2.  (Urgenza).


§ 5.1.95 – L.R. 10 marzo 1992, n. 20.

Modifica dell'art. 15 della L.R. 14 Agosto 1981,n. 32, concernente «Norme per il trasferimento alle UU.LL.SS.SS. delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica.

(B.U. 31 marzo 1992, n. 11).

 

Art. 1.

     Il Collegio medico di cui all'art. 15 della L.R. 14 agosto 1981, n. 32, è integrato con un Componente Specialista nelle discipline neurologiche e psichiatriche.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).