§ 5.1.85 – L.R. 27 dicembre 1990, n. 103.
Modalità per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/12/1990
Numero:103


Sommario
Art. 1.      Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 443 del 30 ottobre 1987, [...]
Art. 2.      All'inizio di ciascun esercizio finanziario e, per il corrente anno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni [...]
Art. 3.      Ogni farmacia consegna, con le modalità e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la [...]
Art. 4.      Le Unità Locali Socio-Sanitarie continuano ad effettuare i controlli tecnico-professionali e contabili tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, [...]
Art. 5.      La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con le Organizzazioni sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione pratica e uniforme delle norme [...]
Art. 6.      La presente legge abroga la precedente L.R. 2 giugno 1988, n. 47 e ogni altra norma in contrario
Art. 7.  (Urgenza).


§ 5.1.85 – L.R. 27 dicembre 1990, n. 103.

Modalità per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica.

(B.U. 27 dicembre 1990, n. 20 – Suppl. straord.).

 

Art. 1.

     Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 443 del 30 ottobre 1987, convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Unità Locali Socio-Sanitarie, aventi sede nei Capoluoghi di Provincia, provvedono direttamente alla liquidazione e al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale nell'interesse e per conto delle correlative Unità Sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.

 

     Art. 2.

     All'inizio di ciascun esercizio finanziario e, per il corrente anno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni programmatiche contenute nella delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui all'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'ammontare della spesa farmaceutica effettivamente registratasi nell'anno precedente nelle Unità Locali Socio-Sanitarie della Regione, nonchè del tasso programmato di inflazione, determina la quota parte del fondo sanitario regionale afferente alla spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata relativa all'anno di competenza.

     Sulla base della stima di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, in sede di riparto tra le Unità Locali Socio-Sanitarie della quota a destinazione indistinta del Fondo Sanitario Nazionale, parte corrente, assegnata alla Regione Abruzzo, provvede alla determinazione, calcolata per ciascuna U.L.S.S., delle risorse da destinare al pagamento delle farmacie convenzionate del territorio regionale, tramite le U.L.S.S. aventi sede nei Capoluoghi di Provincia, alle quali la Giunta Regionale provvede ad erogare le quote spettanti a ciascuna U.L.S.S. compresa nel rispettivo ambito provinciale.

     Le U.L.S.S. che nel corso dell'esercizio, conseguono un decremento della spesa farmaceutica nell'ambito del territorio di competenza, sono autorizzate dalla Giunta Regionale ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione dello stesso esercizio, allo scopo di incrementare, fino alla concorrenza dell'importo risparmiato, i capitoli riguardanti altre voci di spesa che si dimostrino insufficienti a far fronte ad esigenze indifferibili.

 

     Art. 3.

     Ogni farmacia consegna, con le modalità e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della U.L.S.S. di appartenenza.

     Ai fini della liquidazione e pagamento, le U.L.S.S. inviano al Servizio competente della U.L.S.S. avente sede nel capoluogo di Provincia del rispettivo territorio, entro il quinto giorno successivo a quello del ricevimento delle ricette di cui al precedente comma, il ruolo dei pagamenti da effettuare, corredato della copia delle relative distinte riepilogative contabili.

 

     Art. 4.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie continuano ad effettuare i controlli tecnico-professionali e contabili tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche, di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio.

     I risultati di tali controlli e rilevazioni vanno trasmessi trimestralmente al Settore Sanità della Giunta Regionale. Entro lo stesso termine, le U.L.S.S. aventi sede nei capoluoghi di provincia rimettono al Settore Sanità i dati contabili.

     La Regione fornisce, contestualmente a tutte le Unità Locali Socio- Sanitarie, adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica per favorire l'omogeneizzazione dei controlli di cui al precedente 1° comma.

 

     Art. 5.

     La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare accordi aggiuntivi con le Organizzazioni sindacali regionali delle farmacie pubbliche e private per l'attuazione pratica e uniforme delle norme contenute nel vigente accordo triennale e nella presente legge regionale.

 

     Art. 6.

     La presente legge abroga la precedente L.R. 2 giugno 1988, n. 47 e ogni altra norma in contrario.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     (Omissis).