§ 5.1.72 – L.R. 28 marzo 1989, n. 24.
Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/03/1989
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Abruzzo è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      Agli effetti della presente legge, per chiamata si intende una richiesta formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia trascritto esplicita menzione [...]
Art. 11.      Gli orari relativi alla apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, dal [...]
Art. 12.      Le farmacie urbane e rurali possono effettuare chiusure annuali per ferie. Se esercitata la facoltà, il periodo non può essere superiore a 30 giorni e può essere usufruito per frazioni non [...]
Art. 13. 
Art. 14.      Entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, gli Ordini Provinciali dei Farmacisti debbono far pervenire alla Giunta regionale le proposte relative ai turni di servizio [...]
Art. 15.      Le proposte e i provvedimenti attribuiti dalla presente legge alla competenza degli Ordini Provinciali dei Farmacisti sono adottati sentiti i Sindacati Provinciali dei titolari di farmacie
Art. 16.      Sono abrogate le leggi regionali 11 marzo 1977, n. 16, e 11 luglio 1978, n. 36
Art. 17.  (Urgenza).


§ 5.1.72 – L.R. 28 marzo 1989, n. 24.

Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Abruzzo.

(B.U. 10 aprile 1989, n. 14).

 

Art. 1.

     L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Abruzzo è disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

 

     Art. 2. [1]

     Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane e rurali della Regione, che non siano in servizio di turno, restano aperte per la durata complessiva di non meno di sette ore e non più di otto ore diurne, suddivise in due periodi da un intervallo per il riposo pomeridiano.

     La durata del servizio diurno di cui al comma precedente è stabilita dai Sindaci dei Comuni interessati d'intesa con il competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

     Con le stesse modalità può essere consentita la protrazione dell'orario di apertura pomeridiana nelle località di rilevante interesse turistico o di cura durante i periodi di maggiore affluenza di soggiornanti.

     Il servizio di assistenza farmaceutica nelle località in cui sono istituiti dispensari farmaceutici, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, deve essere assicurato durante il normale orario di apertura delle farmacie.

 

     Art. 3. [2]

     Tutte le farmacie urbane e rurali non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali; quelle di turno non effettuano la chiusura nei suddetti giorni.

 

     Art. 4. [3]

     Le farmacie urbane e rurali fruiscono di una giornata, oppure di due mezze giornate di chiusura infrasettimanale per riposo settimanale, stabilite dalla Giunta regionale, su proposta del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

     Nel caso in cui si adotti il sistema di turni settimanali, le farmacie urbane e rurali di turno non effettuano il riposo settimanale di cui al precedente comma, oppure possono anticiparlo al giorno antecedente l'inizio del turno, secondo la indicazione del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

     La chiusura per festività infrasettimanale abolisce la giornata oppure le due mezze giornate di chiusura di cui al primo comma.

     Ove particolari esigenze del servizio farmaceutico lo richiedano, la chiusura per riposo infrasettimanale può essere ridotta a mezza giornata o sospesa con provvedimento motivato del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti, che è tenuto ad assicurare regolari turni di servizio, su proposta dei Sindaci dei Comuni interessati.

     Copia di detto provvedimento deve essere inviata alla Giunta regionale, alla ULSS competente per territorio e ai Sindaci dei Comuni interessati.

 

     Art. 5. [4]

     Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti: a turno tra le farmacie urbane e a battenti aperti;

     b) nei restanti Comuni con più di due farmacie urbane: a turno e a chiamata;

     c) nei Comuni con una o due farmacie: a turno anche con le farmacie dei Comuni limitrofi e a chiamata.

     In ogni caso nei Comuni con farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

 

     Art. 6. [5]

     Nei giorni festivi il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti: a turno tra le farmacie urbane e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza l'intervallo pomeridiano;

     b) nei restanti Comuni con più di due farmacie urbane: a turno e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza l'intervallo pomeridiano. Durante tale intervallo il servizio è assicurato a chiamata dalla farmacia di turno (diurno-notturno);

     c) nei Comuni con due farmacie: a turno anche con le farmacie dei Comuni limitrofi e a battenti aperti dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, con l'intervallo pomeridiano. Durante tale intervallo il servizio è assicurato a chiamata dalla farmacia di turno (diurno-notturno);

     d) nei Comuni con una sola farmacia e nelle frazioni dei Comuni sprovvisti di farmacie urbane: a turno con le farmacie dei Comuni limitrofi e a chiamata.

     Ove particolari esigenze lo richiedano, nei Comuni di cui al punto d) il servizio farmaceutico nei giorni festivi può essere assicurato a battenti aperti con provvedimento motivato dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, su proposta dei Sindaci dei Comuni interessati.

     Copia di detto provvedimento deve essere inviata alla Giunta regionale, alla ULSS competente per territorio e ai Sindaci dei Comuni interessati.

     In ogni caso nei Comuni con farmacie urbane e rurali, il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

     6 bis. E’ consentita l’apertura in deroga delle farmacie rurali ubicate nei Comuni costieri nelle ore antimeridiane dei giorni festivi durante i mesi di giugno, luglio ed agosto per particolari esigenze assistenziali dovute alla rilevante presenza di turisti e villeggianti [6].

 

     Art. 7. [7]

     Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è così assicurato:

     a) nei comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 35.000 abitanti: da una farmacia di turno tra le farmacie urbane a battenti aperti fino alle ore 21 durante il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e fino alle ore 22 dal 1° giugno al 30 settembre; a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia, dall'ora di chiusura all'ora di riapertura [8];

     b) nei restanti Comuni con più di due farmacie urbane: da una farmacia a turno tra le farmacie urbane: a battenti aperti fino alle ore 21 durante il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio e fino alle ore 22 dal 1° giugno al 30 settembre; a chiamata dall'ora di chiusura sino all'ora di riapertura;

     c) nei Comuni con una o due farmacie: da una farmacia a turno anche con le farmacie dei Comuni limitrofi e a chiamata dall'ora di chiusura sino all'ora di riapertura.

     In ogni caso nei Comuni con farmacie urbane e rurali il servizio di cui al presente articolo è assicurato dalla farmacia urbana di turno.

     In relazione a particolari esigenze locali, la durata del servizio a battenti aperti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo può essere variata con provvedimento motivato dei Sindaci dei Comuni interessati, di concerto con il competente Ordine dei Farmacisti.

     Copia di detto provvedimento deve essere inviata alla Giunta regionale e alla ULSS competente per territorio.

 

     Art. 8. [9]

     Nel Comune di Pescara, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni festivi e nelle ore notturne il servizio di guardia farmaceutica è così assicurato:

     a) da due farmacie a turno tra le farmacie urbane: a battenti aperti senza l'intervallo pomeridiano sino alle ore 22,30, per il periodo dal 10 ottobre al 30 aprile e sino alle ore 24, per il periodo dal 10 maggio al 30 settembre; a battenti chiusi e a chiamata, con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia, dall'ora di chiusura all'ora di riapertura;

     b) nei giorni festivi, alle farmacie in servizio notturno e diurno è aggiunta una terza farmacia della città, che osserverà l'orario previsto per i giorni feriali con l'intervallo pomeridiano. Le farmacie urbane del Comune di Pescara osservano un turno di chiusura per l'intera giornata del sabato ogni 15 giorni. Nella formazione dei turni il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti può proporre la esclusione di farmacie periferiche nel rispetto delle esigenze organizzative desunte dalla più facile fruizione del servizio, tenendo conto cumulativamente della entità dell'utenza, della facilità di accesso all'esercizio e della reperibilità dello stesso [10].

 

     Art. 9. [11]

     Nel Comune di Chieti, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni festivi e nelle ore notturne il servizio è assicurato a turno da una farmacia nel centro storico, secondo la normativa prevista per le farmacie ubicate nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti e da una farmacia in località Chieti Scalo che segue la normativa prevista per le farmacie ubicate nei Comuni non capoluoghi di provincia o con popolazione non superiore a 50.000 abitanti con più di due farmacie urbane.

     Le farmacie urbane del Comune di Chieti osservano un turno di chiusura per l'intera giornata del sabato ogni 15 giorni.

 

     Art. 10.

     Agli effetti della presente legge, per chiamata si intende una richiesta formulata dal cittadino munito di regolare ricetta medica, sulla quale il sanitario abbia trascritto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione.

     Quando il servizio farmaceutico è svolto «a chiamata», il titolare o il suo collaboratore deve essere agevolmente reperibile.

     Il servizio di guardia farmaceutica da effettuare a battenti aperti secondo le norme della presente legge, durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, nei giorni estivi e nelle ore serali dopo il normale orario di chiusura prevista per tutte le farmacie del Comune interessato, può essere prestato a battenti chiusi a richiesta degli utenti [12].

 

     Art. 11.

     Gli orari relativi alla apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge, dal Sindaco del Comune interessato, su proposta del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

     I Sindaci dei Comuni interessati stabiliscono un orario ridotto di apertura delle farmacie i cui titolari o gestori provvisori siano incaricati della gestione di dispensari farmaceutici.

     I turni pomeridiani notturni e festivi delle farmacie sono stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti.

 

     Art. 12.

     Le farmacie urbane e rurali possono effettuare chiusure annuali per ferie. Se esercitata la facoltà, il periodo non può essere superiore a 30 giorni e può essere usufruito per frazioni non inferiori a 7 giorni consecutivi.

     Le ferie annuali sono concesse con provvedimento del competente Ordine Provinciale dei Farmacisti, che e tenuto a comunicarle alla Giunta Regionale, ai Sindaci e alle UU.LL.SS.SS. di appartenenza.

     Con lo stesso provvedimento sono disposte anche le eventuali variazioni ai turni di servizio e di riposo.

     I titolari ed i Direttori responsabili delle farmacie, entro il 31 maggio di ciascun anno, e comunque, almeno 15 giorni prima del periodo prescelto, sono tenuti ad inoltrare le richieste di chiusura per ferie al competente Ordine Provinciale, che provvede a stabilire il relativo calendario entro il giorno 15 del successivo mese di giugno [13].

 

     Art. 13. [14]

     All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione, altresì, delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

     La farmacia, durante il periodo di ferie, espone solo il cartello «Chiuso per ferie», con la indicazione dei giorni di chiusura e non rispetta i turni dei giorni feriali e festivi.

 

     Art. 14.

     Entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, gli Ordini Provinciali dei Farmacisti debbono far pervenire alla Giunta regionale le proposte relative ai turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e di riposo settimanale.

     Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale ed i Sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti della presente legge.

     Eventuali successive variazioni ai turni determinati ai sensi dei precedenti commi nonché la temporanea chiusura della farmacia non superiore a due giorni lavorativi consecutivi, possono essere disposte nel corso dell'anno, anche su richiesta degli interessati, dal competente Ordine Provinciali dei Farmacisti, che è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, ai Sindaci dei Comuni interessati e alle ULSS competenti per territorio nei seguenti casi:

     a) per gravi motivi e per far fronte ad eventi eccezionali derivanti anche da situazioni di morbilità elevata;

     b) per consentire ai farmacisti la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e ad attività di educazione sanitaria e socio- assistenziale, nonché l'espletamento dei doveri inerenti a funzioni pubbliche elettive e/o di rappresentanza sindacale.

 

     Art. 15.

     Le proposte e i provvedimenti attribuiti dalla presente legge alla competenza degli Ordini Provinciali dei Farmacisti sono adottati sentiti i Sindacati Provinciali dei titolari di farmacie [15].

 

     Art. 16.

     Sono abrogate le leggi regionali 11 marzo 1977, n. 16, e 11 luglio 1978, n. 36.

 

     Art. 17. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[2] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[3] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[4] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[5] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[6] Comma inserito con una numerazione incongruente dall’art. 58 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[7] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[8] Lettera così modificata con art. 1 L.R. 24 agosto 1992, n. 81.

[9] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[10] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 24 agosto 1992, n. 81.

[11] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[12] Comma aggiunto con art. 3 L.R. 24 agosto 1992, n. 81.

[13] Articolo così sostituito con art. unico L.R. 16 gennaio 1992, n. 3.

[14] L'art. 4 della L.R. 24 agosto 1992, n. 81 dispone che nella presente legge la parola «turno» venga sostituita dall'espressione «guardia farmaceutica».

[15] Articolo così sostituito con art. 5 L.R. 24 agosto 1992, n. 81.