§ 4.6.7 - L.R. 13 giugno 1991, n. 25.
Norme integrative in materia di volontariato, associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:13/06/1991
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Associazioni di Volontariato destinatario delle provvidenze regionali.
Art. 2.  Lotta agli incendi boschivi.
Art. 3.  Schema tipo di convenzione.
Art. 4.  Coordinamento delle attività.
Art. 5.  Interventi di sostegno delle iniziative.
Art. 6.  Priorità degli interventi.
Art. 7.  Onere finanziario.
Art. 8.  Abrogazione e modifica di norme.
Art. 9.  Prima applicazione.


§ 4.6.7 - L.R. 13 giugno 1991, n. 25.

Norme integrative in materia di volontariato, associazionismo e Albo Regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi.

(B.U. n. 21 del 10 luglio 1991).

 

Art. 1. Associazioni di Volontariato destinatario delle provvidenze regionali.

     1. Sono destinatarie degli interventi e delle provvidenze previste dalla L.R. 20 luglio 1989, n. 58 in materia di «Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la protezione civile»:

     a) le Associazioni comunali di volontariato generico di cui all'art. 2 della L.R. n. 58/1989;

     b) le Associazioni, costituite con atto pubblico che abbiano i requisiti di capacità organizzativa e di professionalità previste dalla medesima L.R. n. 58/1989.

     c) le associazioni, legalmente costituite secondo la disciplina contenuta nel Regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che forniscano idonea dimostrazione di consistente capacità organizzativa e di elevata professionalità nelle attività di interesse della protezione civile, secondo le indicazioni dell'art. 4 della L.R. n. 58 del 20 luglio 1989 [1].

 

     Art. 2. Lotta agli incendi boschivi.

     1. Nell'ambito degli interventi e delle provvidenze disciplinate dalla L.R. 20 luglio 1989, n. 58, hanno carattere di priorità quelli rivolti alla incentivazione delle Associazioni di volontariato nelle attività di previsione, di prevenzione e di lotta in materia di incendi boschivi. Le relative iniziative vengono assunte nell'ambito delle competenze proprie della Regione nella specifica materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nella legge 11 marzo 1975, n. 47.

     2. Per tale finalità le Associazioni iscritte all'Albo devono stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali o con la Regione definendo, nelle stesse, le iniziative e la collaborazione che sono in grado di offrire, assicurandone la puntuale ed esatta realizzazione in appoggio all'azione delle Amministrazioni istituzionalmente competenti.

 

     Art. 3. Schema tipo di convenzione.

     1. Per favorire la necessaria omogeneità dei comportamenti nell'ambito del territorio regionale, il Servizio per la Protezione Civile, d'intesa con l'Ispettorato regionale delle Foreste e con il Settore Agricoltura, foreste e alimentazione, ed avvalendosi della collaborazione delle Comunità Montane predispone uno schema tipo di convenzione per disciplinare i rapporti con le Associazioni di volontariato e gli impegni prioritari che le stesse devono essere in grado di assumere nella specifica materia della lotta agli incendi boschivi.

     2. In particolare lo schema di convenzione deve prevedere:

     a) l'ambito territoriale che può essere coperto dall'attività dell'Associazione;

     b) i periodi temporali per i quali è assicurata una capillare attività di sorveglianza e di avvistamento anche attraverso la utilizzazione di punti fissi collocati in zone strategiche e di grande interesse ambientale;

     c) le modalità e le procedure per la segnalazione corretta e tempestiva di focolai di incendio;

     d) le modalità di allertamento e di mobilitazione, per una eventuale azione di intervento nell'opera di spegnimento in ausilio alle forze istituzionali competenti;

     e) il personale, con relativa specializzazione, nonché i mezzi e le attrezzature che possono essere destinati al soddisfacimento degli impegni assunti.

 

     Art. 4. Coordinamento delle attività.

     1. Fatto salvo il rispetto della vigente normativa statale circa il coordinamento e l'utilizzo delle Associazioni di volontariato, l'intervento delle Associazioni medesime nelle opere di spegnimento degli incendi boschivi deve essere espressamente richiesta e consentita dall'organo forestale competente e la relativa attività viene svolta nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni fissate dall'organo medesimo in relazione alle caratteristiche delle situazioni contingenti.

 

     Art. 5. Interventi di sostegno delle iniziative.

     1. Per favorire la più incisiva partecipazione delle Associazioni di volontariato convenzionate per le attività relative agli incendi boschivi la Giunta Regionale, avvalendosi del Servizio per la Protezione Civile, è autorizzata ad operare i seguenti interventi di sostegno:

     a) organizzazione di corsi di formazione e di addestramento tecnico- pratico;

     b) assegnazione, in comodato o in uso, di mezzi e di attrezzature idonee per le attività di avvistamento, segnalazione e di intervento;

     c) partecipazione, attraverso la erogazione di un contributo specifico, ad eventuali iniziative comportanti oneri finanziari, assunte, per le medesime finalità, da parte delle Amministrazioni locali o statali;

     d) rimborso degli oneri effettivamente sostenuti e compiutamente documentati relativamente alle attività poste in essere e ad esse strettamente collegate nel periodo coperto dal convenzionamento con priorità per quelle offerenti la partecipazione all'opera di spegnimento, secondo criteri e limiti prefissati dalla Giunta Regionale.

     2. Per incentivare l'attività di prevenzione di cui alla lett. b) del precedente art. 3, la Giunta Regionale stabilisce l'entità del contributo da erogare alle Associazioni in relazione alla ampiezza ed alla efficacia dell'azione di vigilanza effettivamente svolta e verificata.

     3. Agli adempimenti previsti della lett. d) del precedente comma 2, provvede il Servizio per la Protezione Civile nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni espressamente previste in un apposito allegato alla convenzione stipulata con l'Associazione sottoscritta, per accettazione, dal legale rappresentante della medesima.

     4. Il relativo onere è posto a carico della Regione sempreché a ciò non provveda l'ente Locale o il Dipartimento della Protezione Civile o altre pubbliche Amministrazioni.

 

     Art. 6. Priorità degli interventi.

     1. Ai fini del coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge - ed in attesa della adozione del piano regionale per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 1 marzo 1975, n. 47 - il Servizio per la Protezione Civile d'intesa con l'Ispettorato regionale delle foreste e con il Settore Agricoltura, foreste e alimentazione, e con la collaborazione delle Comunità Montane definisce gli ambiti territoriali che per le loro particolari caratteristiche ambientali, orografiche e paesaggistiche presentano più elevate esigenze di tutela in relazione anche alla accertata presenza di più consistenti elementi di rischio.

     2. Gli elementi accertati in base al comma 1 sono riportati in una specifica cartografia in scala 1:25.000 che viene costantemente aggiornata sulla base delle contingenti condizioni oggettive. La cartografia è notificata a tutti i Comuni interessati ed alle Comunità Montane per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

     3. Per le zone previste dal comma uno vengono assunte iniziative di sensibilizzazione diretta da parte del Servizio Protezione Civile e dell'Ispettorato regionale delle foreste, avvalendosi della collaborazione delle competenti Stazioni forestali, e delle Comunità Montane per favorire la costituzione e l'opera di Associazioni di volontariato finalizzate alla tutela del rischio da incendi boschivi.

     4. Analogamente, per le medesime aree, assumono carattere prioritario gli interventi di sostegno e le relative provvidenze.

 

     Art. 7. Onere finanziario.

     1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per ciascun esercizio finanziario, una spesa complessiva non superiore a 200 milioni per anno che grava sul Fondo regionale di solidarietà istituito dalla L.R. 14 maggio 1985, n. 37 e rifinanziato con la L.R. 7 febbraio 1989, n. 11.

     2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le priorità per la utilizzazione della somma disponibile sulla base di un piano di lavoro formulato dal Servizio per la Protezione civile con la collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste e del Settore agricoltura, foreste e alimentazione.

 

     Art. 8. Abrogazione e modifica di norme.

     1. E' abrogato l'inciso «dotate di personalità giuridica» inserito nel comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 58/1989.

     2. All'art. 9 della L.R. n. 58/1989 l'espressione «contenenti gli estremi di riconoscimento dell'Associazione» viene così sostituita:

     (Omissis).

     3. All'art. 16 comma 1 della L.R. n. 58/1989, l'espressione: «con l'esclusione di quelle afferenti l'alloggio ed il vitto per i soci, nonché la manutenzione o l'acquisto di mezzi e/o materiali» è abrogata.

     4. Alla fine del comma 1 dell'art. 16 della L.R. n. 58/1989 è aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Prima applicazione.

     La disciplina della presente legge trova applicazione nei confronti delle Associazioni di volontariato a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione delle Associazioni medesime all'Albo Regionale per la Protezione Civile.

 

 

 


[1] Lettera aggiunta con art. 5 L.R. 14 dicembre 1993, n. 72.