Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 10/04/1991 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione delregolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 [...] |
§ 2.3.155 - L. 10 aprile 1991, n. 137. [1]
Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.
(G.U. 27 aprile 1991, n. 98).
1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla
2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della
3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla
4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'art. 4 e l'art. 9 della
5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal
6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:
a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: lire 70.000;
b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: lire 300.000;
c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: lire 800.000;
d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000;
e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000.
7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 8 della