Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 21/12/1977 |
Numero: | 958 |
Sommario |
Art. 1. Il primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'art. 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente art. 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977. |
Art. 3. Il quarto comma dell'art. 59 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è sostituito dal seguente: |
§ 2.3.5A - Legge 21 dicembre 1977, n. 958.
Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.
(G.U. 2 gennaio 1978, n. 1)
Il primo periodo del secondo comma dell'art. 24 della
"Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda".
Il primo comma dell'art. 29 della
"Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della
L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente art. 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.
Il quarto comma dell'art. 59 della
"Alle Università, che sulla base delle convenzioni di cui all'art. 51 svolgono le attività previste dall'art. 2, lettera b), della