| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 2. Agricoltura | 
| Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza | 
| Data: | 17/12/1958 | 
| Numero: | 1206 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati [...] | 
| Art. 2. Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli [...] | 
| Art. 3. All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 [...] | 
| Art. 4. Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi | 
§ 2.1.44 – L. 17 dicembre 1958, n. 1206. [1]
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura.
(G.U. 26 gennaio 1959, n. 20).
A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B annessa alla presente legge.
     Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della 
     All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla 
All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della 
Tabella B
Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura - (Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal 
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						 Aventi diritto  | 
					
						 Per ciascun figlio  | 
					
						 Per il coniuge  | 
					
						 Per ciascun ascendente  | 
				
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						 Dirigenti e impiegati  | 
					
						 167  | 
					
						 116  | 
					
						 55  | 
				
| 
						 Operai  | 
					
						 110  | 
					
						 70  | 
					
						 50  | 
				
A) Assegni giornalieri - B) Contributo (a carico del datore di lavoro)
Per gli operai: L. 110,10 per giornata di lavoro;
Per i dirigenti e impiegati: 36,50 per cento sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione dei dirigenti e impiegati assoggettabile a contributo
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						 Limite  | 
					
						 minimo:  | 
					
						 
  | 
					
						 L.  | 
					
						 500  | 
					
						 giornaliere.  | 
				
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						 Limite  | 
					
						 massimo:  | 
					
						 per le retribuzioni riferite a mese  | 
					
						 "  | 
					
						 18.750  | 
					
						 
  | 
				
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						 "  | 
					
						 "  | 
					
						 per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina  | 
					
						 "  | 
					
						 9.375  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 "  | 
					
						 "  | 
					
						 per le retribuzioni riferite a settimana  | 
					
						 "  | 
					
						 4.687  | 
					
						 
  | 
				
| 
						 "  | 
					
						 "  | 
					
						 per le retribuzioni riferite a giornata  | 
					
						 "  | 
					
						 750  | 
					
						 
  | 
				
[1] Abrogata dall'art. 1 del