Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 08/02/1946 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, è sostituita alla lettera c), la seguente |
Art. 2. La tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e modificata dalla legge 24 [...] |
Art. 3. Le indennità sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite [...] |
Art. 4. L'istituto assicuratore, qualora ritenga di fare uso della facoltà consentita dall'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero [...] |
Art. 5. L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del regio decreto 17 agosto [...] |
Art. 6. L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennità, può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli [...] |
Art. 7. L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in [...] |
Art. 8. Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorità comunale e [...] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" |
§ 2.1.9 – D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 85.
Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
(G.U. 18 marzo 1946, n. 65).
All'art. 1 del
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, qualora abbiano una rimunerazione media giornaliera, compresi i compensi in natura, da chiunque dovuti, non superiore a L. 150, calcolando l'anno per 300 giorni lavorativi.
La tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, annessa al
Alle indennità stabilite per i casi di inabilità permanente e di morte va aggiunto un decimo quando i figli minori degli anni 15 siano da un a tre e due decimi quando siano più di tre.
Nel caso di morte la ripartizione delle indennità fra gli aventi diritto, a norma dell'art. 11 del
Le vedove che siano a capo di famiglia sono equiparate, per quanto riguarda la misura delle indennità, agli uomini.
Le indennità sono pagate in capitale: esse sono trattenute dall'istituto gestore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per essere convertite in rendita vitalizia, quando questa risulti almeno di L. 2500 all'anno per gli uomini e di L. 1800 per le donne. La rendita vitalizia è stabilita in conformità della tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate, approvata col
L'istituto assicuratore, qualora ritenga di fare uso della facoltà consentita dall'ultimo comma dell'art. 11 del
L'istituto assicuratore è tenuto a prestare a proprie spese nei casi d'infortunio sul lavoro e salvo quanto dispongono gli articoli 33 e 34 del
Le cure predette sono dovute agli infortunati di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 del
L'istituto assicuratore, anche dopo la liquidazione della indennità, può disporre che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche, compresi gli atti operativi, quando siano ritenute utili per la restaurazione della sua capacità lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore liquida la indennità per l'inabilità temporanea senza limitazione di durata, qualora si tratti di lavoratore di cui alla lettera a) o c) dell'art. 1 del
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al 1° comma, si provvede a norma dell'articolo 32 del
Sono applicabili per gli atti operativi di cui nel presente articolo le disposizioni dell'art. 33 del decreto precitato.
L'istituto assicuratore ha il diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di cura designato dall'istituto medesimo. A tale fine i luoghi di cura presso i quali le cure sono praticate ed i medici privati devono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'istituto e fornire allo stesso tutte le notizie ed elementi da esso richiesti. In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 32 del
Se nel comune o nella provincia esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati dall'istituto e resi noti dal medesimo a mezzo dell'autorità comunale e l'infortunato si avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a carico dell'infortunato, salvo quanto dispone il secondo comma del citato art. 33 del
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".
Esso avrà effetto per gli infortuni verificatisi dopo il 31 dicembre 1945, nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana e, nelle provinci ancora soggette al Governo Militare Alleato, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno che sarà stabilito con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, per gli infortuni verificatisi dopo il giorno del loro riterno alla Amministrazione italiana.
Tabella delle indennità per gli infortuni sul lavoro in agricoltura
Eta' della vittima dell'infortunato |
Indennita' una volta tanto |
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Uomini |
Donne |
Infortuni mortali: |
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dai 12 ai 15 anni compiuti |
20.000 |
14.000 |
dai 15 ai 23 anni compiuti |
38.000 |
19.000 |
dai 23 ai 55 anni compiuti |
48.000 |
24.000 |
dai 55 ai 65 anni compiuti |
28.000 |
14.000 |
Infortuni che producono inabilita' assoluta |
|
|
dai 12 ai 15 anni compiuti |
34.000 |
23.000 |
dai 15 ai 23 anni compiuti |
48.000 |
28.000 |
dai 23 ai 55 anni compiuti |
62.000 |
38.000 |
dai 55 ai 65 anni compiuti |
38.000 |
19.000 |
Infortuni che producono inabilita' permanente parziale che diminuisca di piu' del 15% l'attitudine al lavoro |
L'indennita' e' calcolata sulla base di quella stabilita per l'inabilita' permanente assoluta ridotta in proporzione alla residua attitudine al lavoro |
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Indennita' giornaliera |
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Uomini |
Donne |
Infortuni che producono inabilita' temporanea: |
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|
dai 12 ai 15 anni compiuti |
15 |
10 |
dai 15 ai 65 anni compiuti |
30 |
20 |