§ 29.4.00B - Legge 2 aprile 1968, n. 465.
Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:02/04/1968
Numero:465


Sommario
Art. 1.      Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo art. 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale [...]
Art. 3.      Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro per la pubblica istruzione indicando i [...]
Art. 4.      Il Ministro per la pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati.
Art. 5.      Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nei limiti del [...]
Art. 6.      Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno [...]
Art. 7.      Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'art. 4 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è [...]


§ 29.4.00B - Legge 2 aprile 1968, n. 465. [1]

Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo della scuola primaria che presti servizio nei paesi in via di sviluppo.

(G.U. 26 aprile 1968, n. 106)

 

     Art. 1.

     Gli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria, in possesso di particolari requisiti, da documentarsi ai sensi del successivo art. 3, possono chiedere di prestare servizio in scuole che funzionino in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e che dipendano da tali paesi o da organismi od enti internazionali.

     La destinazione all'estero non può avere una durata inferiore ai tre anni.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'art. 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalità di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

 

          Art. 3.

     Entro il termine che sarà stabilito di anno in anno con decreto ministeriale di cui al precedente articolo gli interessati presentano domanda al Ministro per la pubblica istruzione indicando i paesi presso i quali desiderano svolgere la loro attività.

     Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

     a) titolo di studio;

     b) certificati attestanti il servizio prestato con le qualifiche riportate, nonchè copia di eventuali pubblicazioni o documentazioni inerenti ad attività scientifica o didattica;

     c) certificato rilasciato da istituti specializzati funzionanti presso le università italiane, dal quale risulti che gli aspiranti sono fisicamente idonei a svolgere l'attività richiesta nei Paesi di destinazione;

     d) certificati comprovanti la conoscenza della cultura del paese di destinazione e della sua lingua, oppure della lingua europea colà in uso da accertarsi eventualmente con un colloquio.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per la pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneità del richiedente in base ai titoli presentati.

     L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui all'art. 1 viene autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro.

     L'interessato inoltrerà il contratto di lavoro al Ministero della pubblica istruzione, a completamento della domanda di cui all'art. 3, in originale o in copia notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorità dei paesi o degli enti di cui all'art. 1 che attestino l'impegno, da parte di tali autorità od enti, di corrispondere le prestazioni previdenziali, assistenziali ed assicurative.

     L'autorizzazione a prestare servizio ai sensi dell'art. 1 è rilasciata dal Ministro per la pubblica istruzione.

     Gli insegnanti di ruolo, risultati idonei ed autorizzati ai sensi del presente articolo, dovranno raggiungere, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, il paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.

 

          Art. 5.

     Per tutto il periodo in cui prestano servizio nei paesi in via di sviluppo, gli insegnanti di ruolo sono collocati fuori ruolo, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione nei limiti del contingente di posti di cui all'art. 2 e conservano la titolarità della propria sede.

     I suddetti posti vengono annualmente ricoperti con personale non di ruolo secondo le norme vigenti.

     Gli insegnanti di ruolo, collocati fuori ruolo ai sensi del presente articolo, conservano la loro posizione giuridica, ai soli effetti della progressione di carriera e con esclusione del relativo trattamento economico.

     Essi hanno diritto a partecipare ai normali trasferimenti annuali.

     Il servizio prestato nei paesi in via di sviluppo è valutato:

     a) ai fini del trattamento di quiescenza, con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi;

     b) in sede di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio nei trasferimenti, nei concorsi a cattedre e nei concorsi magistrali, in misura doppia rispetto al servizio di ruolo prestato nelle scuole statali;

     c) come servizio scolastico effettivo ai fini delle partecipazioni ai concorsi a direttore didattico e ad ispettore scolastico.

 

          Art. 6.

     Per la valutazione di tutto il periodo di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo ai fini del trattamento di quiescenza e di quello di previdenza, gli insegnanti di ruolo dovranno provvedere a corrispondere allo Stato gli importi corrispondenti alla trattenuta in conto tesoro ed ai contributi per le prestazioni previdenziali, determinati secondo le norme in vigore, sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato. Il personale predetto è altresì tenuto a corrispondere allo Stato le trattenute per le prestazioni assistenziali da determinarsi con gli stessi criteri. I familiari a carico continueranno a beneficiare delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

 

          Art. 7.

     Il collocamento fuori ruolo è revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'art. 4 o se non porta a compimento l'attività per la quale si è impegnato.

     In tali casi l'insegnante non potrà godere dei particolari benefici previsti dal precedente art. 5.

     Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attività ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro per la pubblica istruzione può disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

 


[1] Legga abrogata dall'art. 40 della L. 15 dicembre 1971, n. 1222.