§ 29.3.26 – L. 14 ottobre 1999, n. 398.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:14/10/1999
Numero:398


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.3.26 – L. 14 ottobre 1999, n. 398.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

(G.U. 4 novembre 1999, n. 259, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.