§ 29.3.9 – L. 4 marzo 1997, n. 62.
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:04/03/1997
Numero:62


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.3.9 – L. 4 marzo 1997, n. 62.

Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

(G.U. 24 marzo 1997, n. 69, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXV del memorandum stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.