§ 29.2.70 – L. 12 aprile 1995, n. 127.
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:12/04/1995
Numero:127


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.2.70 – L. 12 aprile 1995, n. 127.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

(G.U. 28 aprile 1995, n. 98, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del trattato stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.