§ 29.2.59 – L. 28 dicembre 1989, n. 422.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:28/12/1989
Numero:422


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'art. 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a [...]
Art. 4.      1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia
Art. 5.      1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per [...]
Art. 6.      1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'art. 7, [...]
Art. 7.      1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna
Art. 8.      1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'art. 1 e, limitatamente [...]


§ 29.2.59 – L. 28 dicembre 1989, n. 422.

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale.

(G.U. 9 gennaio 1990, n. 6, S.O.).

 

Capo I

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'art. 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'art. 18 della convenzione e dall'art. 6 del protocollo stesso.

 

Capo II

 

          Art. 3.

     1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

     2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

     a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

     b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

     c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

     d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

     3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

     4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

     5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

     6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

     7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

 

          Art. 4.

     1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

     a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'art. 3;

     b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'art. 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;

     c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'art. 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;

     d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'art. 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;

     e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'art. 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non ne è disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell'art. 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'art. 3 sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di legge.

 

          Art. 5.

     1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.

 

          Art. 6.

     1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'art. 7, paragrafo 5, della convenzione indicata nell'art. 1.

 

          Art. 7.

     1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.

 

Capo III

 

          Art. 8.

     1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'art. 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'art. 1.

     2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.