Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 02/01/1989 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985 |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 22 del trattato stesso |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.2.53 – L. 2 gennaio 1989, n. 12.
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.
(G.U. 25 gennaio 1989, n. 20, S.O.).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.
1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 22 del trattato stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.