§ 29.2.53 – L. 2 gennaio 1989, n. 12.
Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:02/01/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 22 del trattato stesso
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.2.53 – L. 2 gennaio 1989, n. 12.

Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

(G.U. 25 gennaio 1989, n. 20, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Milano il 26 agosto 1985.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'art. 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 22 del trattato stesso.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.