Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 02/05/1977 |
Numero: | 342 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 17 della convenzione [...] |
§ 29.2.28 – L. 2 maggio 1977, n. 342.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.
(G.U. 27 giugno 1977, n. 173).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, aggiuntiva alla convenzione dell'Aja del 1° marzo 1954, concernente la procedura civile, firmata a Vienna il 30 giugno 1975.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 17 della convenzione stessa.