| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 29. Cooperazione internazionale | 
| Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria | 
| Data: | 20/03/1930 | 
| Numero: | 521 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di estradizione fra il regno d'Italia e la repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 | 
| Art. 2. La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo precedente | 
§ 29.2.3 – L. 20 marzo 1930, n. 521.
Esecuzione della convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.
(G.U. 14 maggio 1930, n. 113).
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di estradizione fra il regno d'Italia e la repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.
La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo precedente.