Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria |
Data: | 20/03/1930 |
Numero: | 521 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di estradizione fra il regno d'Italia e la repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928 |
Art. 2. La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo precedente |
§ 29.2.3 – L. 20 marzo 1930, n. 521.
Esecuzione della convenzione di estradizione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.
(G.U. 14 maggio 1930, n. 113).
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di estradizione fra il regno d'Italia e la repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928.
La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio delle ratifiche della convenzione di cui all'articolo precedente.