§ 29.1.202 - Legge 17 febbraio 2001, n. 23.
Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:17/02/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'International Development Association (IDA) con un contributo di lire 780 [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello [...]
Art. 3.      1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 unità di conto, [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello [...]
Art. 5.      1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3, sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del [...]


§ 29.1.202 - Legge 17 febbraio 2001, n. 23.

Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo

(G.U. 27 febbraio 2001, n. 48)

 

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'International Development Association (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal 2000 al 2002.

 

          Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

          Art. 3.

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 unità di conto, pari a L. 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di L. 73.499.826.600, dal 2000 al 2002.

 

          Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

 

          Art. 5.

     1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3, sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

     2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.