Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 02/08/1999 |
Numero: | 302 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 29.1.183 - Legge 2 agosto 1999, n. 302.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.
(G.U. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 96 dell'Accordo stesso.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.