Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.1 cooperazione economica |
Data: | 18/02/1999 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto [...] |
Art. 3. 1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e [...] |
Art. 4. 1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare [...] |
Art. 5. 1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui [...] |
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al [...] |
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 29.1.169 - Legge 18 febbraio 1999, n. 59.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.
(G.U. 12 marzo 1999, n. 59, S.O.)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996.
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 dell'accordo.
1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 166.935.000 diritti speciali di prelievo (DSP) di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il 25 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in cinque rate uguali annuali, a partire dal 1998.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato ”Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali”, dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
1. È autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di dollari USA 300.000 quale contributo italiano al Transition Team, che ha l'incarico di preparare e coordinare le attività di avvio della Banca.
2. La somma necessaria al pagamento del contributo di cui al comma 1 è iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.
1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 20.510.000.000 per l'anno 1998 e in L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.