§ 29.1.116 - Legge 3 febbraio 1997, n. 31.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo stato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:03/02/1997
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.1.116 - Legge 3 febbraio 1997, n. 31.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995

(G.U. 3 marzo 1997, n. 51, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 85 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra

(Omissis)