Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.5 musei e pinacoteche |
Data: | 22/09/1960 |
Numero: | 1080 |
Sommario |
Art. 1. I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda dell'importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente [...] |
Art. 2. Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario è tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un progetto di [...] |
§ 14.5.8 - L. 22 settembre 1960, n. 1080. [1]
Norme concernenti i musei non statali.
(G.U. 12 ottobre 1960, n. 250)
Art. 1. I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda dell'importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:
1) musei multipli;
2) musei grandi;
3) musei medi;
4) musei minori.
L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:
- un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che presiede il Comitato;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
- due Sovrintendenti, uno per le antichità e l'altro per l'arte medioevale e moderna;
- un rappresentante dell'Associazione dei Comuni e uno dell'Associazione delle Province;
- un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.
Il Comitato è nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2. Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario è tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un progetto di regolamento di organizzazione e di funzionamento degli istituti dipendenti, che dovrà essere sottoposto al parere del Comitato di cui all'art. 1, prima di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.
[1] Per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei, cfr. art. 7 del