§ 14.4.79 - L. 23 luglio 1997, n. 242.
Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:23/07/1997
Numero:242


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli [...]


§ 14.4.79 - L. 23 luglio 1997, n. 242.

Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

(G.U. 29 luglio 1997, n. 175).

 

Art. 1.

     1. E' autorizzato un contributo straordinario di lire 80 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, ai fini del definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, finalizzando per l'anno 1997 una quota di lire 22 miliardi agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge n. 545 del 1987 e una quota di lire 8 miliardi agli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 e destinando, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, una quota di lire 18,5 miliardi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della predetta legge ed una quota di lire 6,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 1.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, la regione Umbria e i comuni di Orvieto e Todi sottoscrivono apposito protocollo di intesa per individuare e definire il quadro conclusivo degli interventi di consolidamento e di sistemazione idrogeologica nonché degli interventi di restauro sui beni artistici e culturali, con priorità al completamento degli interventi avviati.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 miliardi nel triennio 1997-1999, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1997 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1997 del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.