§ 14.4.12 - L. 22 giugno 1956, n. 586.
Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:22/06/1956
Numero:586


Sommario
Art. 1.      Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 14.4.12 - L. 22 giugno 1956, n. 586.

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di tutela artistica e di protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(G.U. 4 luglio 1956, n. 164).

 

Art. 1.

     Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico (già moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte.

     Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall'art. 733 del Codice penale, nonché, per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale.

     Le norme della presente legge non si applicano alle costruzioni già compiute al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.