Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.3 biblioteche |
Data: | 18/05/2011 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di un importo pari a 700.000 euro per [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante [...] |
§ 14.3.26 - L. 18 maggio 2011, n. 76.
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.
(G.U. 31 maggio 2011, n. 125)
1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" può stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.