§ 14.3.16 - L. 27 maggio 1975, n. 190.
Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.3 biblioteche
Data:27/05/1975
Numero:190


Sommario
Art. 1.      La biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario [...]
Art. 2.      Spetta al comitato provvedere alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma sulla base del preventivo di spese disposto dal medesimo [...]
Art. 3.      Per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni [...]
Art. 4.      Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo 2 si applicano i criteri di classificazione economica delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.
Art. 5.      Per l'anno finanziario 1975 l'assegnazione di cui all'articolo 3 è stabilita in 850 milioni di lire e sarà iscritta nell'apposita rubrica relativa al Ministero per i beni culturali e ambientali [...]


§ 14.3.16 - L. 27 maggio 1975, n. 190.

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma.

(G.U. 13 giugno 1975, n. 154).

 

Art. 1.

     La biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma è dotata di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese di funzionamento inerenti il servizio bibliotecario ad essa demandato con esclusione di quelle per il personale.

     A tal fine, è costituito un comitato di gestione composto da:

     a) il direttore della biblioteca, presidente;

     b) un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali in servizio presso la biblioteca;

     c) due funzionari della carriera direttiva appartenenti, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

     d) un rappresentante del personale in servizio presso la biblioteca, eletto dal personale stesso secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un ragioniere economo della biblioteca.

     I componenti di cui alle lettere b), c) e d) ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. Durano in carica tre anni e sono riconfermati.

 

     Art. 2.

     Spetta al comitato provvedere alla gestione dei fondi assegnati alla biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma sulla base del preventivo di spese disposto dal medesimo comitato entro il 31 agosto ed approvato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali entro il 31 ottobre successivo.

     Il comitato provvede altresì, entro la data del 30 aprile, alla presentazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali del rendiconto di gestione per l'esercizio precedente, corredato di tutti i documenti giustificativi di spesa.

     Detto rendiconto è soggetto al controllo della ragioneria centrale del Ministero per i beni culturali ed ambientali e della Corte dei conti.

 

     Art. 3.

     Per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, è iscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali apposita assegnazione da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

     Alle spese di cui al capitolo suddetto si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 4.

     Per la predisposizione del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo 2 si applicano i criteri di classificazione economica delle spese vigenti per il bilancio dello Stato.

     Per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni nell'interesse della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma, sono attribuiti al comitato di gestione i poteri di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché quello riguardante l'autorizzazione dei pagamenti relativi ad atti d'impegno divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo.

     I progetti di contratti il cui importo supera i limiti previsti dal predetto articolo 7 debbono riportare il preventivo parere del Consiglio di Stato.

     Per le spese da farsi in economia, detto parere è richiesto quando l'importo previsto superi le lire 5.000.000.

     Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per l'ordinamento amministrativo-contabile, per la disciplina del servizio di cassa e per il funzionamento interno della biblioteca.

     Fino a quando non sarà emanato il predetto regolamento, valgono, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, in quanto applicabili.

 

     Art. 5.

     Per l'anno finanziario 1975 l'assegnazione di cui all'articolo 3 è stabilita in 850 milioni di lire e sarà iscritta nell'apposita rubrica relativa al Ministero per i beni culturali e ambientali dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.