Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.1 accademie nazionali |
Data: | 31/10/2006 |
Numero: | 295 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 |
Art. 2. Norma transitoria |
§ 14.1.24 - D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295.
Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.
(G.U. 23 dicembre 2006, n. 298)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto il
Vista la
Ravvisata la necessità di modificare la disposizione del
Considerato che i presidenti sono responsabili della gestione amministrativa per lo svolgimento della quale il regolamento prevede che essi debbano essere dotati di alta qualificazione professionale e manageriale;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3, della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 25 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 5 del
«2. Il presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonchè di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.».
Art. 2. Norma transitoria
1. I presidenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento dei nuovi presidenti nominati con le modalità di cui all'articolo 1. A tale fine, il consiglio accademico effettua la designazione della terna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.