Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.1 accademie nazionali |
Data: | 08/07/1999 |
Numero: | 223 |
Sommario |
Art. 1. 1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, [...] |
§ 14.1.20 - L. 8 luglio 1999, n. 223.
Interventi a sostegno dell'attività del teatro "Carlo Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma.
(G.U. 13 luglio 1999, n. 162).
1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore dell'Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999- 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.