| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico | 
| Capitolo: | 14.1 accademie nazionali | 
| Data: | 28/09/1944 | 
| Numero: | 359 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 14.1.5 - D.Lgs.Lgt. 28 settembre 1944, n. 359.
Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
(G.U. 9 dicembre 1944, n. 92).
L'Accademia Nazionale dei Lincei è ricostituita.
Con successivo decreto legislativo saranno date le norme per il suo ordinamento.
Il commissario, al quale è affidata la liquidazione della reale Accademia d'Italia, in virtù del D.L. 18 agosto 1944, è incaricato anche di provvedere alle operazioni necessarie per la ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei.
L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.
Gli atti dell'Accademia che sarebbero colpiti da tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
				[1] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1, comma 639, della