§ 13.1.38 - D.P.R. 18 febbraio 2005, n. 20.
Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle relative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:13. Bandiere
Capitolo:13.1 bandiere
Data:18/02/2005
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 2.  Foggia della bandiera d'Istituto
Art. 3.  Custodia e uso della bandiera
Art. 4.  Trasporto della bandiera
Art. 5.  Riparazione e rinnovazione della bandiera
Art. 6.  Decorazioni e stendardo del Corpo
Art. 7.  Invarianza degli oneri


§ 13.1.38 - D.P.R. 18 febbraio 2005, n. 20.

Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle relative modalità di uso e custodia.

(G.U. 28 febbraio 2005, n. 48)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo», è dotato della bandiera d'Istituto.

 

     Art. 2. Foggia della bandiera d'Istituto

     1. La bandiera d'Istituto del Corpo si compone di un drappo, di un puntale, di un'asta, di una fascia, di una cordoniera.

     2. Il drappo è quadrato, di cm 99 per lato, suddiviso in tre pali uguali di verde, di bianco e di rosso.

     3. Il puntale è in ottone ed è costituito da un codolo a sezione quadrata, sostenente un globo sul cui asse orizzontale è inscritta la denominazione del Corpo. Il globo sostiene, a sua volta, una punta di lancia modellata a traforo, entro la quale sono saldate le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante.

     4. Sulla faccia del codolo opposta al drappo è inciso l'anno di fondazione del Corpo; sulle altre, in senso orario a partire dalla prima, sono riportate in ordine cronologico le ricompense concesse al Corpo e l'anno di conferimento.

     5. L'asta è in legno rivestito di velluto amaranto, ed è ornata da bullette di ottone poste a spirale. E' provvista di calcio e può essere suddivisa in due parti, riunibili con una ghiera di ottone.

     6. La fascia, in seta naturale di colore amaranto, è formata da un fiocco a due code, ciascuna lunga 66 cm e larga 8 cm, ornata all'estremità inferiore da una frangia di granoni di canutiglia dorata di 8 cm di altezza. L'amaranto è il colore distintivo del Corpo.

     7. La cordoniera, dorata, è annodata alla base del globo. Ciascun segmento misura cm 67 di lunghezza e termina con una nappa alta cm 10.

     8. La rappresentazione grafica della bandiera d'Istituto del Corpo è contenuta nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 3. Custodia e uso della bandiera

     1. La bandiera d'Istituto del Corpo è custodita nell'ufficio dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in apposita teca, libera dal fodero. Fuori della sede ordinaria, la bandiera è custodita in idoneo locale.

     2. La bandiera d'Istituto del Corpo viene spiegata alla presenza ufficiale del Capo dello Stato e, altresì, in occasione:

     a) della festa del Corpo;

     b) di cerimonie di consegna di ricompense al valore;

     c) di altre circostanze stabilite dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

     3. Nelle giornate di lutto nazionale, la bandiera d'Istituto del Corpo, se esposta, viene abbrunata con un velo nero, annodato a fiocco sotto il puntale.

 

     Art. 4. Trasporto della bandiera

     1. Quando trasportata fuori sede, la bandiera d'Istituto del Corpo è racchiusa nel fodero o nella custodia e viaggia, adeguatamente scortata, secondo le disposizioni impartite dall'Ispettore generale del Corpo.

     2. L'Ispettore generale capo del Corpo stabilisce, di volta in volta, l'impiego di un reparto d'onore e, eventualmente, della banda nell'accompagnamento, ritiro o ricevimento della bandiera in occasione di cerimonie ufficiali.

 

     Art. 5. Riparazione e rinnovazione della bandiera

     1. La rinnovazione delle parti deteriorate della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è a cura del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

     2. Il drappo e gli altri elementi della bandiera d'Istituto sostituiti per rinnovazione dovranno essere decorosamente conservati nella sede della Scuola di formazione di base del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

 

     Art. 6. Decorazioni e stendardo del Corpo

     1. Le decorazioni concesse allo stendardo del Corpo si appendono alla bandiera d'Istituto nelle forme consuete.

     2. Ulteriori decorazioni che saranno conferite al Corpo si intenderanno concesse «alla bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

     3. Lo stendardo del Corpo, in uso fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà decorosamente conservato nella sede della Scuola di formazione di base di cui al comma 2 dell'articolo 5.

 

     Art. 7. Invarianza degli oneri

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Allegato A

CARATTERISTICHE DELLA BANDIERA D'ISTITUTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Omissis)