Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 13. Bandiere |
Capitolo: | 13.1 bandiere |
Data: | 02/08/1999 |
Numero: | 276 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera [...] |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, è inserito il seguente |
§ 13.1.30 - Legge 2 agosto 1999, n. 276. [1]
Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo
(G.U. 11 agosto 1999, n. 187)
1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal
1. Dopo l'articolo 7 del
"Art. 7-bis. - 1. Per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo in luogo della bandiera di cui all'articolo 1 è adottato uno stendardo, avente composizione e caratteristiche analoghe a quelle della bandiera, ad eccezione della lunghezza dell'asta, pari a centimetri 138, e delle dimensioni del drappo, pari a centimetri 60 per lato, suddiviso in bande verticali dai colori verde, bianco e rosso, della larghezza ciascuna di centimetri 20".
[1] Abrogata dall'art. 2268 del