Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 30/12/2010 |
Numero: | 239 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al testo unico bancario |
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria |
Art. 3. Invarianza finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 12.6.115 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 239.
Attuazione della direttiva 2009/111/CE che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi.
(G.U. 13 gennaio 2011, n. 9)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al testo unico bancario
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
a) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole «e nell'articolo 107» sono soppresse;
b) all'articolo 53, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) adottare per le materie indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;
c) all'articolo 67, il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo, il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.»;
d) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
«Art. 69 (Collaborazione tra autorità e obblighi informativi). - 1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della liquidità e della stabilità del sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le competenti autorità monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.
1-quinquies. Le autorità creditizie, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati comunitari interessati.».
Art. 2. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
a) all'articolo 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.»;
b) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale, vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonchè, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi.».
Art. 3. Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.