§ 12.6.11 - L. 17 febbraio 1992, n. 154.
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:17/02/1992
Numero:154


Sommario
Art. 10.  Fideiussione.
Art. 11.  Norme finali.


§ 12.6.11 - L. 17 febbraio 1992, n. 154.

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

(G.U. 24 febbraio 1992, n. 45).

 

     Artt. 1. – 9. [1]

 

Art. 10. Fideiussione.

     L'art. 1938 del Codice civile è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     All'articolo 1956 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Norme finali. [2]

 

 

ALLEGATO (Articolo 2, comma 1). [3]


[1] Articoli abrogati dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[2] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[3] Allegato abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.