| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 12. Banche e istituti di credito | 
| Capitolo: | 12.6 disciplina generale | 
| Data: | 29/11/1973 | 
| Numero: | 812 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. La legge 25 febbraio 1960, n. 164, è abrogata. | 
§ 12.6.M - Legge 29 novembre 1973, n. 812. [1]
Provvedimenti per le banche popolari cooperative.
(G.U. 27 dicembre 1973, n. 331)
     L'art. 2 della 
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni".
     La 
[1] Legge abrogata dall'art. 161 del