| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 12. Banche e istituti di credito | 
| Capitolo: | 12.4 cassa depositi e prestiti | 
| Data: | 30/04/1976 | 
| Numero: | 256 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, restano validi ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto. | 
§ 12.4.29 - L. 30 aprile 1976, n. 256. [1]
Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti.
(G.U. 18 maggio 1976, n. 130).
     Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del 
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede a carico dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per il medesimo anno finanziario.
[1] Abrogata dall'art. 24 del