§ 12.4.11 - L. 14 giugno 1928, n. 1398.
Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della cassa depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:14/06/1928
Numero:1398


Sommario
Art. 1.      La cassa depositi e prestiti è autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al [...]
Art. 2.      I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'ente mutuatario, non potrà superare i 35 anni, [...]
Art. 3.      Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti avrà facoltà di collocare i mutui di cui all'art. 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli enti mutuatari li [...]
Art. 4.      Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai mutui che, quantunque non ancora concessi, siano stati però già deliberati dal consiglio di amministrazione della cassa depositi e [...]
Art. 5.      Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      La cassa depositi e prestiti al 31 dicembre di ogni anno regolerà a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli istituti di previdenza, autorizzato dall'art. 2 del [...]
Art. 7.      La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


§ 12.4.11 - L. 14 giugno 1928, n. 1398. [1]

Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della cassa depositi e prestiti.

(G.U. 5 luglio 1928, n. 155).

 

Art. 1.

     La cassa depositi e prestiti è autorizzata, valendosi dei fondi provenienti dai buoni di cui al regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e al regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, a concedere alle province, ai comuni, ai consorzi, agli istituti di istruzione e beneficenza, contemplati dalle vigenti disposizioni in tema di prestiti della cassa stessa, mutui per i quali le dette disposizioni consentano l'assegnazione del contributo statale, al saggio d'interesse dei mutui ordinari stabilito anno per anno ai termini dell'art. 9 del testo unico delle leggi (libro 1°) approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

     Per tutti i mutui di cui al presente articolo, l'annualità posticipata di contributo statale sarà uguale a quella che sarebbe stata liquidata in base alle disposizioni vigenti prima della presente legge e verrà considerata come quota parte dell'annualità complessiva di ammortamento.

 

     Art. 2.

     I mutui da concedersi ai sensi del precedente articolo saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'ente mutuatario, non potrà superare i 35 anni, restando la possibilità del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godono il concorso governativo.

 

     Art. 3.

     Il consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti avrà facoltà di collocare i mutui di cui all'art. 1 della presente legge sui fondi ivi indicati, anche se gli enti mutuatari li abbiano deliberati e le competenti autorità autorizzati, ai fini del collocamento, sui fondi degli istituti di previdenza.

     In tal caso, se l'applicazione della presente legge non porta spostamento di condizioni, non occorre modificare le deliberazioni e le autorizzazioni suddette.

     Nella concessione di mutui di cui all'art. 1 della presente legge, l'amministrazione mutuante darà precedenza alle domande che, documentate anche ai fini della garanzia, si trovino presso di essa alla data di pubblicazione della legge stessa.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai mutui che, quantunque non ancora concessi, siano stati però già deliberati dal consiglio di amministrazione della cassa depositi e prestiti al momento della pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 5.

     Il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     La cassa depositi e prestiti al 31 dicembre di ogni anno regolerà a tutti gli effetti, con corrispondente rimborso, il conto corrente con gli istituti di previdenza, autorizzato dall'art. 2 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, in dipendenza dei prelevamenti fatti sul conto stesso.

     La regolazione di tale conto al 31 dicembre 1927 sarà fatta alla entrata in vigore della presente legge.

     Nei riguardi di ciascun mutuo la determinazione della nuova annualità di ammortamento sarà fatta, previ i debiti conguagli, dopo che risulterà chiusa la rispettiva partita di conto corrente.

 

     Art. 7.

     La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.