Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.4 cassa depositi e prestiti |
Data: | 20/10/1921 |
Numero: | 1576 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. All'art. 190 della legge, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, viene aggiunto, dopo il secondo capoverso, il seguente comma |
Art. 3. Per i prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti non occorre l'accettazione. Qualora la deliberazione di contrattazione non contenga tutti gli obblighi necessari, l'atto potrà essere [...] |
§ 12.4.3 - R.D. 20 ottobre 1921, n. 1576. [1]
Che modificando gli articoli 74 terzo capoverso, della legge, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 190 della legge, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, apporta semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la cassa depositi e prestiti.
(G.U. 25 novembre 1921, n. 276).
Al ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della cassa depositi e prestiti, per la approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal consiglio d'amministrazione. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione.
All'art. 190 della legge, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, viene aggiunto, dopo il secondo capoverso, il seguente comma:
(Omissis).
Per i prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti non occorre l'accettazione. Qualora la deliberazione di contrattazione non contenga tutti gli obblighi necessari, l'atto potrà essere integrato, a seconda dei casi, dalla deputazione provinciale, dalla giunta municipale, oppure dalla commissione straordinaria o dal commissario regio, ovvero dal commissario prefettizio.
Non potrà però mai in via di integrazione introdursi clausola, obbligazione o condizioni che dallo stesso verbale di deliberazione del mutuo risulti non essere stata voluta dal consiglio.
[1] Abrogato dall'art. 24 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del