§ 12.4.3 - R.D. 20 ottobre 1921, n. 1576.
Che modificando gli articoli 74 terzo capoverso, della legge, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 190 della legge, testo unico 4 febbraio 1915, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:20/10/1921
Numero:1576


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      All'art. 190 della legge, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, viene aggiunto, dopo il secondo capoverso, il seguente comma
Art. 3.      Per i prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti non occorre l'accettazione. Qualora la deliberazione di contrattazione non contenga tutti gli obblighi necessari, l'atto potrà essere [...]


§ 12.4.3 - R.D. 20 ottobre 1921, n. 1576. [1]

Che modificando gli articoli 74 terzo capoverso, della legge, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 190 della legge, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, apporta semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la cassa depositi e prestiti.

(G.U. 25 novembre 1921, n. 276).

 

     Art. 1. [2]

     Al ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della cassa depositi e prestiti, per la approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal consiglio d'amministrazione. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione.

 

     Art. 2.

     All'art. 190 della legge, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, viene aggiunto, dopo il secondo capoverso, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Per i prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti non occorre l'accettazione. Qualora la deliberazione di contrattazione non contenga tutti gli obblighi necessari, l'atto potrà essere integrato, a seconda dei casi, dalla deputazione provinciale, dalla giunta municipale, oppure dalla commissione straordinaria o dal commissario regio, ovvero dal commissario prefettizio.

     Non potrà però mai in via di integrazione introdursi clausola, obbligazione o condizioni che dallo stesso verbale di deliberazione del mutuo risulti non essere stata voluta dal consiglio.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 287.