Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 20/02/2006 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, [...] |
Art. 3. |
§ 11.1.71 - L. 20 febbraio 2006, n. 92.
Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.
(G.U. 15 marzo 2006, n. 62)
[1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla
[1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, per l'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del