§ 11.1.5 - Legge 20 febbraio 1950, n. 49.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:20/02/1950
Numero:49


Sommario
Art. 1.      E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.
Art. 2.      Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la [...]


§ 11.1.5 - Legge 20 febbraio 1950, n. 49.

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

(G.U. 11 marzo 1950, n. 59).

 

     Art. 1.

     E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.

     Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.

 

          Art. 2.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la presente legge.