Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 20/02/1950 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano. |
Art. 2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e tutte quelle non compatibili con la [...] |
§ 11.1.5 - Legge 20 febbraio 1950, n. 49.
Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).
(G.U. 11 marzo 1950, n. 59).
E' riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione nazionale volontari italiani del sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano.
Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.
Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 2, lettera c), del