Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 11. Associazioni |
Capitolo: | 11.1 associazioni |
Data: | 14/02/1948 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. |
Art. 2. Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti. |
Art. 3. Il Ministro per l'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 11.1.4 - D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 [1].
Divieto delle associazioni di carattere militare.
(G.U. 17 febbraio 1948, n. 40).
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
Chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.
La pena è da uno a cinque anni se è trovato in possesso di armi.
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.
Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo.
Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politici è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.
Sono eccettuate le associazioni od organizzazioni costituite a fine sportivo e gli istituti di carattere culturale od educativo.
I trasgressori sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni e le uniformi sono confiscate.
Il Ministro per l'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Ratificato dalla