§ 11.1.2 - Legge 4 gennaio 1938, n. 23.
Disposizioni riguardanti il personale addetto al funzionamento dei servizi dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:11. Associazioni
Capitolo:11.1 associazioni
Data:04/01/1938
Numero:23


Sommario
Art. 1.      La cooperazione dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.
Art. 2.      Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di guerra l'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da [...]
Art. 3.      Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace l'associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale scelto volontario, tra i cittadini del regno aventi anche obblighi militari.
Art. 4.      Gli iscritti nei ruoli dei personali dell'associazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio sono militari e come tali sottoposti alle norme [...]
Art. 5.      Mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta saranno stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, [...]
Art. 6.      Gli iscritti al personale del sovrano militare ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati [...]
Art. 7.      Gli impiegati civili e i salariati dello Stato, iscritti nei ruoli della associazione, se prestano servizio col consenso della propria amministrazione, anche senza obblighi militari, sia in [...]
Art. 8.      Per il personale dell'associazione, chiamato comunque in servizio, in tempo di pace dovrà essere stabilito a cura dell'associazione, con forme idonee di previdenza e con esclusione di qualsiasi [...]


§ 11.1.2 - Legge 4 gennaio 1938, n. 23. [1]

Disposizioni riguardanti il personale addetto al funzionamento dei servizi dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta.

(G.U. 17 febbraio 1938, n. 39).

 

     Art. 1.

     La cooperazione dell'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato è stabilita da apposite convenzioni.

     La facoltà di stipulare tali convenzioni con l'associazione suddetta è delegata ai Ministri segretari di Stato competenti.

 

          Art. 2.

     Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di guerra l'associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta ha facoltà di arruolare personale volontario, esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che non sia stato scelto dalle amministrazioni militari quale personale precettabile della mobilitazione civile ai sensi della legge sulla disciplina di guerra. Ove necessario, limitatamente al numero che sarà fissato dal Ministero della guerra a seconda del bisogno, potrà arruolare personale del regio esercito avente obblighi di leva e chiamata alle armi, purché trattisi di uomini che abbiano raggiunto il quarantesimo anno di età o una età superiore.

 

          Art. 3.

     Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace l'associazione suddetta ha facoltà di arruolare personale scelto volontario, tra i cittadini del regno aventi anche obblighi militari.

     Però, in caso di chiamate alle armi indette dall'autorità militare, gli aventi obblighi militari di cui al presente articolo debbono sempre rispondere alla chiamata dell'autorità stessa.

 

          Art. 4.

     Gli iscritti nei ruoli dei personali dell'associazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento di disciplina e del codice penale del regio esercito. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'associazione mediante precetti.

     Ai mancanti alle chiamate così disposte sono applicate le disposizioni sancite per i militari del regio esercito.

     L'arruolamento da parte dell'associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonché dei maestri elementari iscritti nei ruoli provinciali scolastici e dei professori di scuole ed istituti mantenuti con concorsi dello Stato, sia nel tempo di pace, sia nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione, alla quale gli impiegati appartengono.

 

          Art. 5.

     Mediante apposita convenzione con l'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta saranno stabilite norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale previsto dagli articoli precedenti.

     La facoltà di stipulare tale convenzione con l'associazione suddetta è delegata al Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze.

 

          Art. 6.

     Gli iscritti al personale del sovrano militare ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualità di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.

 

          Art. 7.

     Gli impiegati civili e i salariati dello Stato, iscritti nei ruoli della associazione, se prestano servizio col consenso della propria amministrazione, anche senza obblighi militari, sia in tempo di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessità, sia in caso di guerra o di esigenze militari di carattere eccezionale, usufruiscono del trattamento che, in base alle vigenti disposizioni, compete, per i casi anzidetti, agli impiegati e salariati richiamati alle armi.

     Gli enti autarchici e parastatali e i privati datori di lavoro sono obbligati ad applicare ai loro dipendenti appartenenti al personale della associazione chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica necessità, sia in caso di guerra e di esigenze militari di carattere eccezionale, il trattamento che, in base a regolamenti organici o a disposizioni legislative od a contratto collettivo di lavoro, compete, per i casi anzidetti, ai rispettivi impiegati e salariati richiamati alle armi, e, comunque, ad assicurare ad essi la conservazione del posto.

 

          Art. 8.

     Per il personale dell'associazione, chiamato comunque in servizio, in tempo di pace dovrà essere stabilito a cura dell'associazione, con forme idonee di previdenza e con esclusione di qualsiasi contributo dello Stato, apposito trattamento per gli eventi di infortunio e di malattie contratti in servizio e per causa di servizio. In nessun caso tale servizio potrà essere valutato, agli effetti di pensione, come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.

     Il servizio prestato da detto personale in caso di guerra, al seguito delle forze armate dello Stato, è considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato.

     Per la liquidazione delle pensioni al personale predetto, saranno tenute presenti le tabelle degli stipendi e delle paghe di cui alla convenzione prevista dal precedente art. 5, applicando per gli ufficiali le norme stabilite per gli ufficiali del regio esercito, aventi la corrispondente qualifica (medici, chimici-farmacisti, commissari d'amministrazione) e, per i sottufficiali e i militari di truppa, le norme stabilite rispettivamente per i sottufficiali e i militari di truppa del regio esercito.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le pensioni privilegiate di guerra, cui il personale predetto possa avere diritto in base alla legge 23 giugno 1912, n. 667, e successive modificazioni.

     Al personale dell'associazione chiamato in servizio sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, restando esclusa, col trattamento previsto dal presente articolo, ogni azione di danno da parte del personale medesimo e dei suoi aventi diritto.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.