§ 1.1.4 - L. 21 giugno 1960, n. 649.
Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.1 acque minerali e termali
Data:21/06/1960
Numero:649


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento [...]
Art. 2.      Le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali [...]
Art. 3.      Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'art. 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del [...]
Art. 5.      L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista.
Art. 6.      L'Ente autonomo di gestione potrà assumere partecipazioni in società per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse e procedere al riassetto e alla [...]
Art. 7.      L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito:
Art. 8.      Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società a sensi dell'art. 6, nonchè per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la [...]
Art. 9.      L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le [...]
Art. 10.      Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'art. 1 saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella [...]
Art. 11.      L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di [...]
Art. 12.      Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 27 maggio 1946, n. 533, è soppresso.
Art. 13.      Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle società di cui all'art. 1 è mantenuto in servizio.
Art. 14.      Le partecipazioni dello Stato elencate nell'allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrate in uno degli enti di gestione [...]
Art. 15.      Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno [...]


§ 1.1.4 - L. 21 giugno 1960, n. 649. [1]

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali.

(G.U. 14 luglio 1960, n. 171).

TITOLO I

ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE

AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI

 

Art. 1.

     Il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a costituire società per azioni aventi per oggetto lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse, mediante conferimento in capitale dei diritti appartenenti alle aziende patrimoniali dello Stato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 aprile 1957 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 29 aprile 1957), concernente: "indicazione delle aziende patrimoniali dello Stato trasferite al Ministero delle partecipazioni statali dal Ministero delle finanze", nonché della proprietà dei beni appartenenti alle aziende medesime, escluse le pertinenze relative alle acque.

 

     Art. 2.

     Le società menzionate nel precedente articolo subentrano di diritto e senza obbligo di svolgere le prescritte procedure nella titolarità delle concessioni relative alle aziende patrimoniali dello Stato e in tutti i rapporti concernenti le aziende stesse, ivi compresi quelli che attengono ai diritti su beni di demanio pubblico e su beni del patrimonio dello Stato.

     Il trasferimento alle predette società delle concessioni di acque termali o minerali, di cui lo Stato sia titolare alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è effettuato senza necessità

dell'autorizzazione prevista dall'art. 27 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

 

     Art. 3.

     Rimangono in vita le concessioni di esercizio già stabilite per la gestione delle aziende patrimoniali dello Stato e vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

     Nei confronti degli attuali concessionari le società di cui all'art. 1 subentrano in tutti i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione concedente.

     Alla scadenza delle attuali concessioni di esercizio le società di cui all'art. 1 gestiranno direttamente l'esercizio delle attività sociali.

 

     Art. 4.

     La proprietà delle partecipazioni azionarie delle società di cui all'art. 1 della presente legge è attribuita all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576.

     All'Ente autonomo di gestione sono altresì attribuite le partecipazioni azionarie dello Stato nella Società azionaria lavorazione e valorizzazione acque radioattive (S.A.L.V.A.R.) con sede in Merano, nella Società per azioni valorizzazione idroterapia radioattività Ischia-Lecco (V.I.R.I.L.) con sede in Roma, nella Società per azioni per l'incremento della stazione termale di Chianciano (S.I.C.) con sede in Roma, nella Società per azioni estrazione e lavorazione acque minerali italiane (E.L.A.M.I.) con sede in Salsomaggiore, nella Società napoletana per le terme di Agnano con sede in Napoli-Agnano Terme, nella Società immobiliare civile "Adua" con sede in Biella, nella Società per azioni immobiliare "Casa Nostra" con sede in Vaglio di Chiavazza.

 

     Art. 5.

     L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali esercita, per le partecipazioni azionarie ad esso conferite, tutti i diritti ed i poteri spettanti all'azionista.

     Un membro del Consiglio di amministrazione della società per azioni di cui all'art. 1 della presente legge sarà nominato dall'Ente autonomo di gestione per le aziende termali scegliendolo da una rosa di tre nomi designati dal Consiglio comunale della località ove l'azienda svolge la sua principale attività.

 

     Art. 6.

     L'Ente autonomo di gestione potrà assumere partecipazioni in società per azioni aventi per oggetti lo sfruttamento di acque termali o minerali o attività connesse e procedere al riassetto e alla riorganizzazione delle società controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e da coordinarne le iniziative.

     La cessione delle partecipazioni in proprietà dell'Ente è in ogni caso soggetta alla autorizzazione del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

     Per le società che siano concessionarie di sfruttamento di acque termali o minerali non è consentita la cessione di azioni che riduca la partecipazione dell'Ente al di sotto della quota di maggioranza.

 

     Art. 7.

     L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali ha un fondo di dotazione costituito:

     dalle partecipazioni ad esso attribuite con l'articolo 4 della presente legge;

     dalla somma di lire un miliardo, concessa dallo Stato in base all'art. 59 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

     Per i primi dieci anni gli utili di esercizio dell'Ente salvo quelli destinati al fondo di riserva a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 576, saranno destinati ad aumentare il fondo di dotazione dell'Ente di gestione delle aziende termali.

     Nei dieci anni dalla costituzione delle società di cui all'art. 1, almeno il 20 per cento degli utili da queste percepiti saranno investiti dalle imprese stesse per il potenziamento del patrimonio aziendale [1].

 

     Art. 8.

     Per le eventuali nuove acquisizioni e per l'assunzione di partecipazioni in società a sensi dell'art. 6, nonchè per le esigenze di incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso verrà corrisposta all'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, per l'esercizio 1959-60, una somma di lire 300 milioni, ed una di lire 700 milioni per gli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 [2].

     Tale somma sarà utilizzata, ai fini di cui al precedente comma, secondo un piano da approvarsi con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e potrà essere destinata anche alla copertura degli oneri finanziari, degli ammortamenti e degli interessi relativi alle obbligazioni emesse a norma del successivo art. 9 e ad altri prestiti eventualmente contratti dall'Ente [3].

     Per quanto riguarda le società di cui agli articoli 4 e 6, i contributi saranno destinati ad aumento del capitale [4].

     Nelle società miste, qualora gli altri azionisti non sottoscrivessero proporzionalmente, i contributi suddetti saranno destinati ad aumento della percentuale di partecipazione azionaria dell'Ente [4].

     All'onere relativo all'esercizio 1959-60 si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per lo stesso esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto del Ministro per il tesoro su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo. Sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dell'Erario e degli Enti locali.

 

     Art. 10.

     Tutti gli atti e contratti relativi alla costituzione delle società di cui all'art. 1 saranno soggetti alle imposte di registro nella misura fissa di lire 10.000 e a quella ipotecaria nella misura fissa di lire 2000 ed esenti da tassa di concessione governativa.

     I diritti catastali e di voltura connessi con le operazioni di cui al presente articolo saranno percetti nella misura fissa di lire 10.000.

     Gli onorari spettanti ai notai saranno ridotti ad un quinto.

 

     Art. 11.

     L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di 10 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato.

     E' inoltre esente da ogni tributo l'acquisizione nei bilanci delle società di cui agli articoli 1, 4 e 6 delle somme ad esse devolute in base al riparto previsto dall'art. 8 [5].

     Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dell'entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 6, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo tra le società medesime con l'intervento dell'Ente saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.

 

     Art. 12.

     Il Comitato tecnico consultivo per le aziende patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 27 maggio 1946, n. 533, è soppresso.

     L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali è autorizzato a procedere, di volta in volta, alla costituzione di appositi Comitati consultivi per lo studio di particolari problemi.

     Di questi Comitati saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti dei Comuni, delle Provincie, delle Camere di commercio e delle categorie economiche delle località ove hanno sede i beni in relazione ai quali si pone lo studio di problemi che investano particolari interessi di tali località.

 

     Art. 13.

     Il personale di tutti i gradi addetto, alla data del trasferimento, alle aziende ed agli impianti trasferiti alle società di cui all'art. 1 è mantenuto in servizio.

     Le società di cui all'art. 1 sono tenute all'osservanza del contratto collettivo di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle industrie cui essi appartengono, rimanendo i rapporti fra l'Ente autonomo di gestione delle aziende termali e i propri dipendenti regolati da contratto di impiego privato.

     Il trattamento economico di cui, alla data del trasferimento, godono i dipendenti delle aziende e degli impianti avocati, non può subire menomazioni nel caso di trasferimento di personale e di soppressione di posto.

TITOLO II

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

NON ANCORA INQUADRATE NEGLI ENTI DI GESTIONE

 

     Art. 14.

     Le partecipazioni dello Stato elencate nell'allegata tabella e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non sono state ancora inquadrate in uno degli enti di gestione previsti dall'art. 3, comma primo, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, possono essere trasferite all'I.R.I., all'E.N.I. o ad altro ente di gestione già costituito o da costituire, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

     Il valore delle partecipazioni da trasferire a norma del comma precedente viene determinato col decreto Ministeriale di trasferimento, sentito anche l'ente destinatario, sulla base delle quotazioni ufficiali dei titoli, o, in mancanza di tali quotazioni, tenendo conto delle risultanze dell'ultimo bilancio delle società cui le partecipazioni stesse si riferiscono. Detto valore viene portato in aumento del fondo di dotazione dell'ente al quale il trasferimento è stato effettuato.

     All'I.R.I. ed all'E.N.I. o agli altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti non potranno essere trasferite partecipazioni estranee ai fini istituzionali propri di detti enti.

 

     Art. 15.

     Nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo precedente venga effettuato a favore dell'I.R.I., dell'E.N.I. o di altri enti di gestione esistenti o che saranno costituiti, per tutti gli atti e contratti eventualmente necessari per attuare il trasferimento stesso si applicano le norme contenute nell'art. 10.

 

Allegato

Tabella richiamata dall'art. 14

     1. Bonifiche Antimine Recuperi e Costruzioni - S.p.A. (S.B.A.R.E.C.), con sede in Roma.

     2. Cantiere Navale Breda - S.p.A., con sede in Venezia Mestre.

     3. Ducati Elettrotecnica - S.p.A., con sede in Bologna.

     4. Ducati Meccanica - S.p.A., con sede in Bologna.

     5. Energie Gesellschaft - S.p.A., con sede in Bolzano.

     6. Esercizio di Navi Scuola "Nazario Sauro" - S.p.A., con sede in Roma.

     7. Industrie Meccaniche Bergamasche - S.p.A. (C.A.B.), con sede in Bergamo.

     8. Italiana per il Commercio Estero - S.p.A. (S.I.C.E.A.), con sede in Roma.

     9. Italiana per il Traforo del Monte Bianco - S.p.A., con sede in Aosta.

     10. Italiana Stabilimenti Cinematografici - S.p.A. (Cinecittà), con sede in Roma.

     11. Laterizi Siciliani - S.p.A. (S.A.L.S.), con sede in Roma.

     12. Linee Aeree Italiane - S.p.A. (ALITALIA), con sede in Roma.

     13. Milanese Editrice - S.p.A. (S.A.M.E.), con sede in Milano.

     14. Mineraria Carbonifera Sarda - S.p.A. (Carbosarda), con sede in Carbonia.

     15. Monte Amiata - S.p.A., con sede in Roma.

     16. Officine Meccaniche Italiane-Reggiane O.M.I. - S.p.A., con sede in Reggio Emilia.

     17. Scientifica Radio Brevetti Ducati - S.p.A., con sede in Bologna.

     18. Società Editoriale Cremona Nuova - S.p.A., con sede in Cremona.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 16 agosto 1962, n. 1358.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 16 agosto 1962, n. 1358.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 16 agosto 1962, n. 1358.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L. 16 agosto 1962, n. 1358.

[4] Comma inserito dall'art. 3 della L. 16 agosto 1962, n. 1358.

[5] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 16 agosto 1962, n. 1358.