§ 10.6.29 - D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1329.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni all'Opera nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:11/08/1963
Numero:1329


Sommario
Art. 1.  Finalità, sede dell'Opera e controlli.
Art. 2.  Costituzione e durata del Consiglio di amministrazione.
Art. 3.  Funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 4.  Adunanze e deliberazioni.
Art. 5.  Sostituzione del presidente.
Art. 6.  Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7.  Uffici regionali.
Art. 8.  Collegi medici.
Art. 9.  Controllo di legittimità sugli atti.
Art. 10.  Controllo di merito sugli atti.
Art. 11.  Controllo ispettivo e sostitutivo.
Art. 12.  Scioglimento del Consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Contratti.
Art. 14.  Servizio di tesoreria.
Art. 15.  Beneficiari della pensione.
Art. 16.  Cause della cecità.
Art. 17.  Ricoverati in istituti di ospitalità.
Art. 18.  Presentazione e documentazione della istanza.
Art. 19.  Istruttoria sulle condizioni economiche.
Art. 20.  Accertamenti e parere della Commissione medico-oculistica.
Art. 21.  Ricorso alla Commissione superiore.
Art. 22.  Reiezione dell'istanza per condizioni visive.
Art. 23.  Decisione del Comitato centrale per le pensioni.
Art. 24.  Composizione e funzionamento del Comitato centrale.
Art. 25.  Commissione di revisione.
Art. 26.  Decorrenza della pensione. Sospensione.
Art. 27.  Revisione delle pensioni.
Art. 28.  Beneficiari dell'assistenza sanitaria.
Art. 29.  Convenzione per l'assistenza sanitaria.
Art. 30.  Mantenimento dell'assegno a vita di L. 10.000.
Art. 31.  Concessione dell'assegno a vita di L. 10.000.
Art. 32.  Attribuzione della pensione ai titolari dell'assegno a vita.
Art. 33.  Istanze non definite di ciechi assoluti e di minorati con residuo visivo non superiore a un ventesimo.
Art. 34.  Ricorsi pendenti.
Art. 35.  Sospensione del beneficio.
Art. 36.  Norme di abrogazione e di rinvio.


§ 10.6.29 - D.P.R. 11 agosto 1963, n. 1329.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante nuove disposizioni all'Opera nazionale per i ciechi civili.

(G.U. 9 ottobre 1963, n. 264).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'allegato regolamento per l'esecuzione e l'attuazione della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

Regolamento per l'esecuzione e l'attuazione

della legge 10 febbraio 1962, n. 66

 

Titolo I

ORGANIZZAZIONE

 

Art. 1. Finalità, sede dell'Opera e controlli.

     L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita e disciplinata con le leggi 9 agosto 1954, n. 632 e 10 febbraio 1962, n. 66, per i fini di cui all'art. 1 di quest'ultima legge, ha sede centrale in Roma.

     Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro che lo esercitano nei limiti e nei modi previsti dalla citata legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento.

     Il Ministero della sanità sovrintende, ai sensi dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296, ai servizi dell'Opera concernenti compiti di natura sanitaria.

 

     Art. 2. Costituzione e durata del Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione è costituito nel modi e per la durata previsti dall'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

     I consiglieri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza di esso.

 

     Art. 3. Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo di lettera raccomandata, che deve essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

     L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere predisposto e comunicato a cura del presidente almeno cinque giorni prima della seduta.

     La riunione del Consiglio di amministrazione per la deliberazione del bilancio preventivo ha luogo non oltre il mese di marzo e quella per la deliberazione del conto consuntivo non oltre il mese di novembre successivo alla chiusura dell'esercizio.

 

     Art. 4. Adunanze e deliberazioni.

     Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno sei dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

     Le votazioni sono sempre palesi, ad eccezione dei casi in cui si tratti di procedere alla nomina di cariche o all'attribuzione di incarichi oppure si tratti di questioni personali.

     Alle sedute del Consiglio di amministrazione interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Opera.

     Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario del Consiglio e redige i processi verbali delle adunanze.

     Detti processi verbali sono sottoscritti dal presidente, da un consigliere designato volta per volta dal Consiglio e dal segretario.

 

     Art. 5. Sostituzione del presidente.

     In caso di assenza o di impedimento, il presidente dell'Opera è sostituito dal rappresentante del Ministero dell'interno in seno al Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 6. Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti.

     Il Collegio dei revisori dei conti, di cui all'art. 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

     I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

     Allo scadere del quadriennio di nomina, i revisori possono essere confermati.

 

     Art. 7. Uffici regionali.

     In ogni capoluogo di Regione è costituito un Ufficio regionale dell'Opera, retto da un funzionario preferibilmente cieco civile, appartenente ai ruoli organici dell'Ente.

     L'Ufficio regionale:

     a) riceve le istanze intese ad ottenere la concessione della pensione;

     b) convoca l'interessato, su richiesta della Commissione medico-oculistica, presso la Commissione medesima;

     c) inoltra le istanze e i ricorsi alla sede centrale dell'Opera;

     d) vigila, secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione, sulle erogazioni delle prestazioni sanitarie;

     e) cura l'attuazione degli altri fini dell'Opera che il Consiglio ritenga opportuno decentrare alla periferia.

 

     Art. 8. Collegi medici.

     Le Commissioni medico-oculistiche regionali, di cui all'art. 11 della legge, hanno sede presso l'Ufficio regionale dell'Opera; le Commissioni medico-oculistiche interprovinciali previste dallo stesso articolo, hanno sede presso istituti pubblici sanitari convenzionati con l'Opera.

     Quando occorra, l'Opera può stipulare analoghe convenzioni anche per la sede delle Commissioni medico-oculistiche regionali.

     I funzionari degli Uffici regionali esplicano le mansioni di segretario delle Commissioni medico-oculistiche regionali o interprovinciali.

     La Commissione superiore, di cui all'art. 12 della legge, ha sede negli uffici centrali dell'Opera ovvero presso un istituto pubblico sanitario della Capitale, convenzionato con l'Ente.

     Un funzionario della sede centrale dell'Opera esplica le mansioni di segretario della Commissione superiore.

     Le sottocommissioni, previste dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge, sono nominate, su proposta dell'Opera, dal Ministro per la sanità.

     Le Commissioni medico-oculistiche regionali e interprovinciali e la Commissione superiore sono presiedute dal sanitario designato dal Ministero della sanità. Le determinazioni sono adottate con l'intervento di tutti i componenti.

 

Titolo II

CONTROLLI

 

     Art. 9. Controllo di legittimità sugli atti.

     Ai fini del controllo di legittimità, di tutte le deliberazioni, eccettuate quelle da sottoporsi all'approvazione e quelle che riguardano la mera esecuzione di provvedimenti precedenti, viene inviato un elenco, con l'indicazione sommaria della parte dispositiva, ai Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali, dandosene reciproca comunicazione, possono entro venti giorni dal ricevimento dell'elenco, chiedere copia integrale delle deliberazioni elencate. Ove tale richiesta sia fatta, la copia integrale deve essere inviata ad entrambi i Ministeri.

     Le deliberazioni delle quali non è richiesta copia diventano esecutive allo scadere del predetto termine di tempo.

     Il Ministero dell'interno, entro il termine di venti giorni dal ricevimento degli atti che formino oggetto di richiesta ai sensi del primo comma, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime, con provvedimento motivato. Durante detto termine l'esecutività delle deliberazioni rimane sospesa.

 

     Art. 10. Controllo di merito sugli atti.

     L'Opera rimette in copia, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministeri dell'interno e del tesoro le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

     a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, storni di fondi da capitolo a capitolo, quando detti storni, per se stessi oppure cumulati con altri precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino di più di un quarto gli stanziamenti originari dei rispettivi capitoli;

     b) contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e accettazione di lasciti o donazioni;

     c) locazioni o conduzioni di immobili per un periodo superiore ai nove anni;

     d) transazioni e liti attive che in prima istanza siano di competenza del Tribunale, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi in caso di urgenza;

     e) regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici e relative modificazioni;

     f) nomina del direttore generale;

     g) determinazioni relative all'attribuzione e alla misura dei compensi al presidente e ai revisori dei conti nonché dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione e ai componenti degli organi collegiali dell'Opera nonché degli onorari ai medici componenti delle Commissioni istituite a norma degli articoli 11 e 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

     h) determinazioni relative ai servizi di cassa e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;

     i) convenzioni con enti operanti a favore dei ciechi per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

     Le anzidette deliberazioni sono soggette all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con quello del tesoro; l'approvazione delle deliberazioni indicate alle lettere e) e f) è disposta con apposito decreto interministeriale.

     L'esecutività delle deliberazioni di cui al presente articolo rimane sospesa sino a che non sia intervenuta l'approvazione.

 

     Art. 11. Controllo ispettivo e sostitutivo.

     Il Ministero dell'interno dispone ogni anno accertamenti sull'andamento generale dell'Opera.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, può in ogni tempo disporre ispezioni ai servizi dell'Opera e provvedere d'ufficio per mezzo di un commissario speciale quando l'Opera abbia omesso atti obbligatori per legge e, benché sollecitata, si sia resa inadempiente.

 

     Art. 12. Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

     Per gravi ragioni di carattere amministrativo o per ripetute violazioni di legge, il Consiglio di amministrazione dell'Opera può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

     Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario per non oltre sei mesi, prorogabili di un uguale periodo in caso di necessità.

 

     Art. 13. Contratti.

     I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti di opere, per un valore complessivo di oltre due milioni di lire, devono di regola essere preceduti, sotto pena di nullità, da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

     Il Ministero dell'interno, d'intesa con quello del tesoro, può consentire, con autorizzazione motivata, la licitazione o la trattativa privata.

 

     Art. 14. Servizio di tesoreria.

     Il servizio di tesoreria dell'Opera deve essere affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale e disciplinato da una convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata ai sensi dell'art. 10.

 

Titolo III

NORME PER LA PENSIONE

 

     Art. 15. Beneficiari della pensione.

     La pensione non riversibile spetta a coloro che siano affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio e che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) siano cittadini italiani residenti in Italia;

     b) abbiano compiuto gli anni diciotto;

     c) versino in stato di bisogno.

     E' da considerare, di regola, in stato di bisogno:

     1) colui che, vivendo solo o convivendo con persone non obbligate agli alimenti, dispone di proventi di qualsiasi natura non superiori a L. 18.000 mensili;

     2) colui che, convivendo con congiunti a suo carico nei confronti dei quali non vi siano altre persone obbligate agli alimenti e in grado di provvedervi, faccia parte di un nucleo familiare il quale disponga di proventi mensili di qualsiasi natura non superiori, oltre alla somma di cui al n. 1), a L. 15.000 per ciascuna delle altre persone facenti parte di detto nucleo;

     3) colui che convive a carico di persone tenute agli alimenti le quali, oltre alla somma di L. 18.000 mensili di cui fruisca il capo famiglia, abbiano proventi non superiori a quelli indicati nel precedente punto 2);

     4) colui che abbia persone tenute agli alimenti ma che non siano conviventi e non siano ritenute in grado di potervi provvedere adeguatamente.

     Qualora l'ammontare dei proventi di cui al punto 1) del secondo comma derivi da attività lavorativa del cieco, il limite di L. 18.000 è elevato a L. 28.000 mensili.

     Agli effetti del punto 2) del secondo comma si considerano a carico del minorato:

     il coniuge;

     i figli minori degli anni 18, celibi o nubili, e i figli in età superiore agli anni 18, celibi o nubili, purché inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per inferiorità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     i figli, celibi o nubili, di età superiore agli anni 18 e fino al 21° anno qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno, qualora non prestino lavoro retribuito e frequentino l'Università;

     i genitori, purché abbiano superato i 60 anni di età per il padre ed i 55 per la madre, e senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella a) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

     i nipoti in linea diretta del minorato formalmente affidati alla sua tutela o a quella del coniuge convivente ed a carico, a seguito di premorienza dei genitori e sempre che non vi siano altre persone tenute al loro mantenimento.

 

     Art. 16. Cause della cecità.

     Ai fini della identificazione della causa della cecità, sono da considerarsi ciechi di guerra o per infortunio sul lavoro o di servizio coloro i quali abbiano fruito o fruiscano di trattamento economico per detti titoli.

     Sull'istanza per la pensione quale cieco civile non sarà adottata la deliberazione di cui al successivo art. 23 sino a quando non sarà stato definito il trattamento di cui al comma precedente.

 

     Art. 17. Ricoverati in istituti di ospitalità.

     E' fatto divieto agli istituti che ricoverano ciechi civili a carico della pubblica beneficenza di trattenere, in tutto o in parte, la pensione al ricoverato, salvo che questi lo consenta ai fini del miglioramento del trattamento di ospitalità.

 

     Art. 18. Presentazione e documentazione della istanza.

     Il cittadino che intende chiedere la concessione della pensione deve inoltrare all'Opera nazionale ciechi civili, per il tramite dell'Ufficio regionale competente in relazione alla sua residenza, una domanda in carta libera, corredata dai seguenti documenti:

     1) certificato di nascita;

     2) certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità nonché del residuo visivo per ciascun occhio.

     I ciechi che all'atto della presentazione della istanza non abbiano compiuto il 25° anno di età debbono presentare, unitamente all'istanza per l'ottenimento della pensione nella misura prevista dall'art. 9 della legge, la certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico ovvero alla frequenza di un corso di qualificazione professionale, o, in mancanza, la certificazione attestante l'esercizio di un'attività lavorativa a carattere continuativo ovvero l'impossibilità, a causa di una infermità diversa dalla cecità, di frequentare la scuola per l'assolvimento dell'obbligo od un corso di qualificazione professionale.

     L'Ufficio regionale, ricevuta l'istanza, la rimette immediatamente, con i certificati di cui al primo comma, alla Commissione medico-oculistica.

 

     Art. 19. Istruttoria sulle condizioni economiche.

     L'Ufficio regionale, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, invia all'interessato un apposito modulo-questionario che deve essere restituito allo stesso Ufficio regionale debitamente compilato e sottoscritto.

     Nel detto questionario l'interessato deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 16 del presente regolamento, se è provvisto o meno di stipendio, assegno, pensione o rendita a carico dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni, di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, indicare l'ammontare di dette spettanze o della somma percepita in capitale, nonché denunciare le pratiche eventualmente iniziate per il riconoscimento di qualsiasi diritto; deve inoltre precisare il reddito derivantegli da qualsiasi attività lavorativa nonché da beni mobili o immobili.

     Il questionario di cui sopra e la certificazione eventualmente presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono trasmessi all'Opera, che promuove immediatamente indagini in ordine alle condizioni economiche e alle altre condizioni previste dalla legge.

     A tal fine, l'Opera acquisisce i seguenti documenti:

     1) certificato di cittadinanza italiana;

     2) situazione di famiglia con annotazione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette sui redditi al lordo delle detrazioni relative a tutte le persone indicate nel documento;

     3) certificato del Comune di residenza dal quale risulti se l'interessato è iscritto nei ruoli dei tributi locali, con la specificazione del titolo e dell'ammontare del reddito lordo accertato.

     A richiesta dell'Opera nazionale ciechi civili, il sindaco e ogni altra autorità amministrativa sono tenuti a trasmettere in carta libera per uso interno d'ufficio tutti i documenti nonché le informazioni ritenuti necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni previste per la concessione della pensione.

     Gli enti pubblici, sono, del pari, tenuti a fornire all'Opera, su richiesta, le certificazioni relative al godimento di trattamenti economici da parte del minorato e dei componenti del suo nucleo familiare.

 

     Art. 20. Accertamenti e parere della Commissione medico-oculistica.

     La Commissione medico-oculistica, nel caso in cui il certificato oculistico allegato alla domanda denunci un residuo visivo superiore ai limiti di cui all'art. 8 della legge, verifica gli atti e li restituisce all'Ufficio regionale che li trasmette al presidente dell'Opera per la deliberazione di inammissibilità della istanza.

     Quando il certificato oculistico allegato alla domanda denuncia un residuo visivo tale da dare titolo alla pensione la Commissione dispone, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, la visita ambulatoriale o domiciliare dell'interessato, secondo le condizioni fisiche di esso.

     L'avviso di convocazione per la visita deve essere inviato all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'invito a presentarsi munito di un valido documento di identificazione personale da esibire alla Commissione.

     Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita né fornisca, entro la stessa data, valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, la sua istanza di pensione si intende decaduta e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.

     La Commissione medico-oculistica, eseguito l'accertamento, ne redige verbale ed esprime parere motivato su apposito modulo circa l'accoglibilità o meno dell'istanza, precisando se trattasi di cieco assoluto, di minorato avente residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, o di soggetto avente residuo visivo superiore, indicando in tal caso il grado del visus.

     Il parere viene notificato in via amministrativa all'interessato, a cura dell'ufficio regionale dell'Opera.

 

     Art. 21. Ricorso alla Commissione superiore.

     Qualora l'interessato non accetti il parere, di cui al precedente articolo, può produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, alla Commissione superiore di cui all'art. 12 della legge.

     Il ricorso deve essere presentato in carta libera tramite l'Ufficio regionale al quale fu prodotta l'istanza.

     L'Ufficio regionale rimette alla Commissione superiore, tramite la sede centrale dell'Opera, entro venti giorni dal suo ricevimento, il ricorso corredato dalla copia del verbale dell'accertamento oculistico, dal parere della Commissione medico-oculistica e da una relazione diagnostica redatta dal presidente della Commissione medesima.

     La Commissione superiore esamina gli atti, convoca, ove occorra, il ricorrente per sottoporlo a nuovi accertamenti e si pronuncia sull'accoglibilità o meno del gravame; rimette quindi le risultanze della revisione al presidente dell'Opera il quale, nel caso in cui le condizioni visive escludano il diritto alla pensione, adotta provvedimento definitivo di reiezione della istanza da notificarsi all'interessato in via amministrativa; in tutti gli altri casi, invece, il presidente ne dà notizia all'interessato con provvedimento interlocutorio.

     Se l'interessato, regolarmente convocato per la visita oculistica, non si presenti alla data stabilita né fornisca, entro la stessa data, valide giustificazioni e analogamente si comporti dopo essere stato nuovamente convocato, il ricorso si intende decaduto e l'Ufficio regionale rimette gli atti al presidente dell'Opera per la declaratoria di decadenza.

 

     Art. 22. Reiezione dell'istanza per condizioni visive.

     L'Ufficio regionale, decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 21 senza che l'interessato abbia prodotto ricorso o intervenuta l'accettazione espressa da parte del predetto del parere della Commissione medico-oculistica, rimette gli atti alla sede centrale dell'Opera.

     Qualora a seguito dell'accertamento oculistico non ricorrano le condizioni visive per la concessione della pensione, a sensi dell'art. 8 della legge, il presidente dell'Opera adotta provvedimento definitivo di reiezione della istanza, da notificarsi in via amministrativa all'interessato.

 

     Art. 23. Decisione del Comitato centrale per le pensioni.

     Le risultanze degli accertamenti oculistici, in prima istanza o a seguito di ricorso, nonché tutti i documenti e gli elementi informativi acquisiti dall'Opera, sono da questa sottoposti ad un Comitato centrale per le pensioni ai ciechi civili.

     Il Comitato valuta tutte le condizioni diverse da quelle visive e decide sulla istanza, attenendosi, quanto al visus, alla pronuncia conclusiva dei Collegi medico-oculistici.

     Il provvedimento è notificato dall'Opera all'interessato in via amministrativa.

 

     Art. 24. Composizione e funzionamento del Comitato centrale.

     Il Comitato di cui all'articolo precedente è composto da un rappresentante dell'Opera, designato dal Consiglio di amministrazione con funzioni di presidente, da un funzionario di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da un rappresentante della categoria dei ciechi civili scelto da una terna proposta dalla Unione italiana ciechi.

     Alle adunanze del Comitato in cui si debbono esaminare le condizioni di infermità di cui all'art. 10 della legge, interviene, con voto deliberativo, un sanitario designato dal Ministero della sanità.

     Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'interno.

     Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi il presidente e i componenti supplenti.

     I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le adunanze del Comitato sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

     In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     L'Opera può proporre, quando occorra, al Ministero dell'interno la costituzione di uno o di due Comitati straordinari; alla costituzione provvede il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

     Per la composizione e per le modalità di nomina valgono le norme dei commi precedenti.

     Nel decreto di costituzione è fissata la durata dei predetti Comitati straordinari, che in ogni caso non può superare un triennio.

 

     Art. 25. Commissione di revisione.

     Contro la decisione del Comitato centrale l'interessato, entro trenta giorni dalla ricevuta notifica, può ricorrere ad una Commissione di revisione, composta dal presidente dell'Opera che la presiede, da due funzionari di ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e da due rappresentanti della categoria dei ciechi civili scelti fra due terne proposte dall'Unione italiana ciechi. In caso di necessità la Commissione può essere articolata in due Sezioni.

     Alle sedute della Commissione, nelle quali si debbono discutere ricorsi concernenti le condizioni di infermità di cui all'art. 10 della legge, interviene, col voto deliberativo, un sanitario designato dal Ministero della sanità.

     Un funzionario dell'Opera esercita le funzioni di segretario della Commissione.

     La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'interno.

     I componenti non di diritto durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

     In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     Oltre al presidente e ai componenti effettivi sono designati e nominati, negli stessi modi, i supplenti in ugual numero degli effettivi medesimi; il presidente supplente è designato dal Ministro per l'interno [1].

 

     Art. 26. Decorrenza della pensione. Sospensione.

     Il godimento della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

     La decorrenza predetta è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene all'Opera nazionale ciechi civili il certificato medico oculistico prescritto dall'art. 18, quando tale documento non sia stato esibito unitamente alla domanda di pensione.

     L'Ufficio regionale attesta la data di ricezione della istanza medesima mediante apposizione di timbro a datario con la sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 27. Revisione delle pensioni.

     L'Opera, di regola ogni cinque anni e comunque una volta ogni dieci anni, dispone accertamenti sulla persistenza delle condizioni di assistibilità dei beneficiari della pensione.

     L'ordinanza con cui il presidente dell'Opera dispone la revisione è trasmessa all'Ufficio regionale che dà immediato inizio agli adempimenti di cui agli articoli 18 e seguenti del presente regolamento.

     Il beneficiario della pensione è tenuto a comunicare all'Opera, entro trenta giorni dal loro verificarsi, i fatti che determinano un miglioramento sia delle condizioni visive sia di quelle economiche nonché tutte le altre circostanze che comportino la perdita del diritto alla pensione; il presidente dell'Opera adotta le conseguenti determinazioni.

     L'Opera, per l'esame di elementi nuovi o per accertamento di errore materiale, può promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della pensione.

     Il Ministero dell'interno, anche su richiesta del Ministero del tesoro, può promuovere in ogni tempo la revisione delle deliberazioni concessive della pensione.

 

Titolo IV

ASSISTENZA SANITARIA

 

     Art. 28. Beneficiari dell'assistenza sanitaria.

     I minorati della vista, beneficiari della pensione e non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti, possono chiedere di essere ammessi all'assistenza sanitaria di cui alla lettera d) dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, consentendo che l'Opera trattenga dalle rate di pensione un contributo mensile, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, in relazione al numero dei richiedenti e tenuto conto del contributo statale.

     Le determinazioni del Consiglio di amministrazione sono approvate con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro.

     Il contributo è trattenuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di ammissione all'assistenza sanitaria e il diritto all'assistenza decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza medesima.

     Il minorato può recedere dall'assistenza, ma è tenuto a corrispondere il proprio contributo per altri sei mesi, a decorrere da quello successivo alla domanda di recesso e non può chiedere la riammissione all'assistenza se non sia decorso un anno dall'ultima trattenuta.

 

     Art. 29. Convenzione per l'assistenza sanitaria.

     L'Opera stipula con un idoneo ente assistenziale apposita convenzione, nella quale saranno previste, nei limiti delle disponibilità della relativa gestione, le seguenti forme di assistenza sanitaria: prestazioni medico-chirurgiche generiche e specialistiche; indagini cliniche e di laboratorio; ricoveri in ospedali, preventori, sanatori o istituti specializzati di cura; interventi chirurgici specialmente nel campo oculistico; somministrazione di farmaci; forniture protetiche.

     La convenzione deve, altresì, prevedere le modalità con cui l'Opera eserciterà i controlli preventivi e successivi sulla erogazione dell'assistenza, anche attraverso gli Uffici regionali nonché la durata della convenzione medesima.

     L'Opera deve sentire preventivamente il Ministero della sanità in ordine sia alla scelta dell'ente sia alla convenzione da stipulare, la deliberazione dell'Opera relativa alla convenzione è sottoposta al controllo di merito di cui all'art. 10 del presente regolamento.

 

Titolo V

NORME FINALI

 

     Art. 30. Mantenimento dell'assegno a vita di L. 10.000.

     L'Opera continuerà la corresponsione in favore dei minorati previsti dall'art. 19, comma primo, della legge dell'assegno di cui siano in godimento, nell'ammontare di L. 10.000 mensili.

     Nei riguardi di tali minorati l'Opera effettuerà, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, la revisione circa la sussistenza delle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, mediante gli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento.

     Successivamente l'Opera effettuerà periodiche revisioni che comunque non potranno eccedere i limiti di tempo stabiliti al precedente art. 27.

 

     Art. 31. Concessione dell'assegno a vita di L. 10.000.

     Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate sino alla data d'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, riguardanti coloro che hanno un residuo visivo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo, sono esaminate e deliberate dagli organi e con la procedura previsti dal presente regolamento, alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

     L'Opera provvede a trasmettere agli Uffici regionali gli atti suddetti per l'inizio del procedimento.

 

     Art. 32. Attribuzione della pensione ai titolari dell'assegno a vita.

     Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, beneficiano dell'assegno a vita nella misura di L. 14.000 e 12.000 mensili, concesso ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 632, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, conseguono il diritto alla maggiorazione, agli effetti e con la decorrenza di cui all'art. 9 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, previo l'accertamento delle condizioni visive, disposte dall'Opera.

     A tal fine l'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per il procedimento di accertamento oculistico.

     Espletata con esito positivo la procedura di cui agli articoli 20 e 21 del presente regolamento, il presidente dell'Opera verifica che non si tratti di cecità di guerra, per infortunio sul lavoro o di servizio, che sussistano i requisiti della cittadinanza e della residenza e delibera la concessione della pensione.

     Qualora le condizioni visive, nel primo esame o a seguito di ricorso, risultino difformi da quelle precedentemente accertate in sede di concessione dell'assegno, il presidente adotta provvedimento definitivo in conformità alle risultanze del nuovo accertamento.

     I minorati di cui al presente articolo, che risultino tali per cause di infortunio sul lavoro o di servizio, decadono dal godimento dell'assegno con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello d'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66. Sono irripetibili le somme da essi percette a titolo di assegno fino al mese d'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 33. Istanze non definite di ciechi assoluti e di minorati con residuo visivo non superiore a un ventesimo.

     Le domande di concessione dell'assegno a vita presentate prima dell'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e non ancora definite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, riguardanti coloro che sono affetti da cecità assoluta e che hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, sono esaminate e deliberate dagli organi, con la procedura e alle condizioni previsti dal presente regolamento, salvo l'applicazione delle norme relative alle condizioni, non concernenti il visus, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

     L'Opera provvede a trasmettere gli atti agli Uffici regionali per l'inizio del procedimento concessivo della pensione.

 

     Art. 34. Ricorsi pendenti.

     I ricorsi prodotti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 e pendenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esaminati e decisi, salvo quanto disposto dal successivo comma, alle condizioni previste dal presente regolamento, con la procedura di cui agli articoli 20 comma terzo, quarto, quinto e sesto e ventunesimo per quanto riguarda l'accertamento della minorazione visiva e con la procedura di cui all'art. 25 per quanto riguarda gli altri requisiti che danno titolo al beneficio.

     Per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, si applicano le norme relative alle condizioni, non concernenti il visus, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

     L'Opera trasmette gli atti agli Uffici regionali per gli accertamenti medico-oculistici.

     Esperiti tali accertamenti e qualora non intervenga il provvedimento di reiezione adottato dal presidente dell'Opera a norma dell'art. 21, i ricorsi di cui trattasi sono trasmessi alla Commissione di revisione, per la decisione.

     I ricorsi, concernenti domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 10 febbraio 1962, n. 66, da minorati aventi residuo superiore a un ventesimo e non superiore a un decimo sono esaminati e decisi con le modalità previste dal presente articolo e alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32.

 

     Art. 35. Sospensione del beneficio.

     Al minorato titolare di pensione o assegno che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi, nel tempo assegnatogli, agli accertamenti medico-oculistici disposti dall'Opera il godimento della pensione o dell'assegno è sospeso ed è ripristinato con effetto dal 1° del mese successivo a quello in cui l'interessato si presenti agli organi sanitari e risulti confermato nei suoi confronti lo stato di minorazione previsto per la concessione del beneficio.

 

     Art. 36. Norme di abrogazione e di rinvio.

     E' abrogata ogni disposizione regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

     Per quanto non è disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 e dal presente regolamento valgono, per la gestione e il funzionamento dell'Opera nazionale ciechi civili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato nonché le norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


[1] Comma aggiunto dall’art. 6 della L. 10 agosto 1964, n. 718.

[2] Comma abrogato dall’art. 24 della L. 27 maggio 1970, n. 382.