Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.6 istituzioni |
Data: | 22/11/1962 |
Numero: | 1709 |
Sommario |
Art. 1. Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso. |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il terzo comma dell'art. 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio. |
§ 10.6.27 - L. 22 novembre 1962, n. 1709. [1]
Norme per il conferimento della stabilità d'impiego al personale dei Consorzi provinciali antitubercolari.
(G.U. 28 dicembre 1962, n. 330).
Presso ciascun Consorzio provinciale antitubercolare è istituito un ruolo organico del personale del Consorzio stesso.
Il primo comma dell'art. 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
(Omissis).
Il terzo comma dell'art. 278 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
(Omissis).
Il personale, attualmente in servizio nei Consorzi provinciali antitubercolari, è inquadrato nel ruolo del personale del Consorzio al compimento di un biennio di lodevole servizio.
Il personale, che non ha sostenuto pubblico concorso, per conseguire il beneficio di cui al comma precedente, dovrà sostenere un concorso interno.
[1] Abrogata dall'art. 24 del