Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.6 istituzioni |
Data: | 05/01/1953 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede |
Art. 2. La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta |
Art. 3. Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione |
§ 10.6.17 - L. 5 gennaio 1953, n. 1. [1]
Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.), e disciplina della sua attività.
(G.U. 24 gennaio 1953, n. 19).
La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:
a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;
b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;
c) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;
d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;
e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.
A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 a 6 della
La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta.
Presso la seconda Giunta è costituito un collegio di revisori, composto di un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i lavori pubblici.
Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione.
L'approvazione è data entro il 30 aprile successivo, con provvedimento dello stesso Ministro di concerto col Ministro per il tesoro.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 12 marzo 1953, n. 60.