§ 10.6.17 - L. 5 gennaio 1953, n. 1.
Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.), e disciplina della sua attività.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:05/01/1953
Numero:1


Sommario
Art. 1.      La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede
Art. 2.      La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta
Art. 3.      Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione


§ 10.6.17 - L. 5 gennaio 1953, n. 1. [1]

Attribuzioni della seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto (C.A.S.A.S.), e disciplina della sua attività.

(G.U. 24 gennaio 1953, n. 19).

 

Art. 1.

     La seconda Giunta del C.A.S.A.S. concede:

     a) sconti e mutui per riparazioni e ricostruzioni di immobili danneggiati o distrutti dalla guerra;

     b) sconti di annualità per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

     c) sconti di annualità trentennali concesse dal Ministero dei lavori pubblici per costruzioni di case ai senza tetto a pagamento differito;

     d) mutui a cooperative edilizie costituite da soci che non siano funzionari o impiegati dello Stato;

     e) mutui per costruzioni di case economiche e popolari con garanzia ipotecaria.

     A tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalla seconda Giunta sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 a 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1515 [2].

 

     Art. 2.

     La rappresentanza dell'Ente spetta al presidente della seconda Giunta.

Presso la seconda Giunta è costituito un collegio di revisori, composto di un presidente designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per i lavori pubblici.

 

     Art. 3.

     Il bilancio della seconda Giunta del C.A.S.A.S., con la relazione dei revisori, è presentato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministro per i lavori pubblici per l'approvazione.

     L'approvazione è data entro il 30 aprile successivo, con provvedimento dello stesso Ministro di concerto col Ministro per il tesoro.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 12 marzo 1953, n. 60.