Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.6 istituzioni |
Data: | 26/09/1947 |
Numero: | 1047 |
§ 10.6.12 - D.Lgs.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047.
Attribuzioni dell'Unione italiana dei ciechi.
(G.U. 11 ottobre 1947, n. 234).
Art. 1.
All'Unione italiana dei ciechi, eretta in ente morale con
Art. 2.
L'Unione italiana dei ciechi collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.
Ad essa spetta la designazione del rappresentante dei ciechi nelle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi, nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della
Art. 3.
L'Unione italiana dei ciechi è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne approva i bilanci.
L'Unione non è soggetta alle leggi e regolamenti che disciplinano le istituzioni di assistenza e di beneficenza. Sono però estese ad essa tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per dette istituzioni.
Agli effetti fiscali l'Unione è equiparata alle Amministrazione dello Stato. Sono tuttavia da essa dovute le imposte di consumo e l'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, quest'ultima nella misura della metà del tributo ordinario.